Disabilità: non basta presentare il piano didattico ma bisogna attuarlo

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Le ultime sentenze dei vari TAR hanno affermato che non basta predisporre un piano didattico personalizzato per gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, bisogna anche mettere in pratica quanto contenuto in esso.

Le ultime sentenze dei vari TAR hanno affermato che non basta predisporre un piano didattico personalizzato per gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali, bisogna anche mettere in pratica quanto contenuto in esso.

Gli alunni con bisogni speciali che non sono in grado di seguire le lezioni come i loro coetanei non hanno soltanto bisogno di programmazioni didattiche speciali e personalizzate ma hanno anche bisogno che tali programmazioni vengano realizzate per ottenere l’inclusione. Molto spesso per fare in modo che quanto contenuto nei BES venga messo in atto molte famiglie si rivolgono ai giudici del TAR per far valere i diritti dei propri figli.

La maggior parte dei ricorsi presentati ai vari TAR, infatti, hanno come oggetto proprio la mancata attuazione dei piani didattici personalizzati e alla mancata presenza delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.




L’Uffico Scolastico Regionale del Piemonte ha realizzato un lavoro utilissimo sotto questo aspetto riunendo in una nota dello scorso novembre tutte le sentenze che riguardano un mancato adempimento dei Pdp.

Tar del Lazio sentenze
Con la sentenza 9261 del 1 settembre 2014 il Tar del Lazio ha annullato la non ammissione di un alunno dal terzo al quarto anno di scuola primaria poiché non era stata presa in considerazione la situazione familiare del bambino considerata una situazione disagiata. Nel ricorso i genitori hanno fatto presente che non era stata applicata correttamente la legge 170 dell’8 ottobre 2010 che prevedeva l’attivazione del Pdp per le difficoltà espressive del bambino.
Con la sentenza 7024 del 2 luglio 2014 il Tar del Lazio adotta il medesimo provvedimento per una mancata applicazione di strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali nell’inclusione scolastica.
Con la sentenza 10817 del 28 ottobre 2014 il Tar del Lazio accoglieva il ricorso di genitori che denunciavano la violazione da parte della scuola, della direttiva MIUR che prescrive indicazioni e accorgimenti didattici per alunni con ADHD.
 
Tar Toscana sentenze
Con la sentenza 529 del 18 marzo 2014 il Tar della Toscana condannava la mancata applicazione della direttiva MIUR riguardante i disturbi dell’apprendimento privi di certificazione sanitaria. In questo caso i giudici hanno fatto notare che “anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al più valore indiziario), il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell’alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell’autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l’illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni.”.
 
Tar Campania sentenze
Con la sentenza 1533 del 19 marzo 2013 il Tar Campania accoglieva il ricorso in riferimento ai bisogni educativi speciali.
 
Tar Lombardia sentenze
Con la sentenza 2251 del 30 giugno 2008 il Tar Lombardia accoglieva il ricorso di una studentessa che accusava la commissione dell’esame di Stato del suo corso di studi secondario, non superato, per non aver tenuto presente la sua condizione di studentessa affetta da disortografia, disgrafia e discalculia, non consentendogli l’utilizzo di strumenti compensativi (computer con correttore ortografico). Nella sentenza si legge “La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell’affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l’esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa”

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