Diploma magistrale e mobilità: Miur incerto su validità per passaggio scuola infanzia

Di Lalla
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Incontri Miur – sindacati per la stesura del testo di Mobilità per l'a.s. 2015/16. Miur confuso su valore abilitante diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02 ai fini della mobilità professionale.

Incontri Miur – sindacati per la stesura del testo di Mobilità per l'a.s. 2015/16. Miur confuso su valore abilitante diploma magistrale conseguito entro a.s. 2001/02 ai fini della mobilità professionale.

Finora, i testi del contratto di mobiltà hanno presentato questa ipotesi

Possono richiedere il passaggio nel ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie:

a) il personale insegnante delle scuole dell'infanzia;
b) il personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica appartenenti sia ai
ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il personale educativo;

Il titolo di abilitazione può essere stato conseguito con

  • concorsi per titoli ed esami indetti antecedentemente al DDG 82/2012
  • Sessioni riservate di abilitazione (D.M. 85/2005, D.M. 21/2005, D.M. 100/2004; O.M. 153/1999, O.M. 33/2000, O.M. 3/2001, ecc.)
  • laurea in scienze della formazione primaria indirizzo primaria

Ma " conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuole elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'a.s. 2001/02, ai sensi del DM 10/03/1997 ".

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Pertanto chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 ha sempre potuto presentare domanda volontaria di passaggio di ruolo nella scuola primaria.

Le Organizzazioni sindacali hanno cheisto al Miur di considerare validi, anche per il passaggio nella scuola dell'infanzia, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale e quello di diploma di scuola magistrale entro l'a.s. 2001/02, in virtuà del parere del Consiglio di Stato, già recepita dal Ministero in fase di stesura delle graduatorie di istituto 2014/17.

Sarebbe assurdo considerare abilitante un titolo ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto (aperte sia ai docenti precari che di ruolo), per poi negare la validità dello stesso titolo ai fini della mobilità professionale.

Ma tant'è… il Miur deve approfondire. Ma ci chiediamo, la scorsa estate, quando già era noto tale problema, come si è risolto?

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