Corsi specializzazione sostegno: la Sicilia può organizzarli. Ecco la sentenza

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Con la sentenza numero 353 del 25 marzo 2015, il Tar del Veneto afferma che la Sicilia può organizzare corsi di specializzazione per le cattedre di sostegno abilitando gli insegnanti per tutto il territorio nazionale.

Con la sentenza numero 353 del 25 marzo 2015, il Tar del Veneto afferma che la Sicilia può organizzare corsi di specializzazione per le cattedre di sostegno abilitando gli insegnanti per tutto il territorio nazionale.

Secondo la sentenza la regione Sicilia ha la competenza per rilasciare, al termine dei corsi di specializzazione di sostegno, titoli equipollenti a quelli rilasciati nei corsi riconosciuti dal MIUR.

Il fatto

Un insegnante di sostegno,  con titolo si specializzazione conseguito dopo la frequentazione di un corso biennale organizzato da un ente autorizzato dall’assessore alla Pubblica istruzione della Regione Sicilia, è stata licenziata, il 6 dicembre 1997, dalla direzione didattica della scuola elementare in cui era stata assunta pochi mesi prima, il 13 ottobre 1997, con un contratto a tempo determinato, poiché il Provveditorato agli Studi non riteneva valido il titolo di specializzazione.




La sentenza

L’insegnante ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:

1)  mancata comunicazione di avvio del procedimento

2) eccesso di potere spettando solo al Ministero della Pubblica Istruzione il potere di giudicare i titoli di studio e i titoli abilitativi all’insegnamento

3) eccesso di potere per carenza di presupposti; carenza di motivazioni; illogicità

4) contraddittorietà

5) violazione del contratto di lavoro

Secondo il Tar del Veneto il ricorso è fondato poiché il licenziamento impugnato è stato voluto dalla Dirigente Didattica che non riteneva valido il titolo di studio in possesso delle ricorrente, titolo di studio ottenuto frequentando un corso riconosciuto dalla Regione Sicilia.

Si pone quindi la questione di stabilire o meno la competenza della Regione Sicilia ad organizzare un corsi speciali abilitanti all’insegnamento di sostegno nelle scuole elementari su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 8 del DPR 970 del 31 ottobre 1975 prevede che l’abilitazione all’insegnamento di sostegno si consegue frequentando corsi di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti da Ministero della Pubblica Istruzione. La Regione Sicilia ha competenze esclusive nella materia di istruzione elementare, con attribuzione alla stessa Regione delle correlate funzioni esecutive e amministrative, che nel resto del territorio nazionale spettano agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione. E’ quindi la stessa Regione a regolare la modalità di svolgimento dei corsi per il conseguimento del titolo di specializzazione che si svolgono in territorio regionale, il diploma conseguito dalla ricorrente, quindi, rilasciato da un ente riconosciuto dall’assessore regionale è valido per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno su tutto il territorio nazionale.

La sentenza del TAR Veneto (fonte il Sole 24 Ore)

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