Congedo Dottorato di Ricerca estero retribuito spetta anche al docente precario

Di Lalla
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Con la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 17/12/2014 viene riconosciuto ad un docente precario il pieno diritto a fruire del congedo straordinario regolarmente retribuito per continuare un dottorato di ricerca a Madrid.

Con la sentenza del Tribunale di Caltagirone del 17/12/2014 viene riconosciuto ad un docente precario il pieno diritto a fruire del congedo straordinario regolarmente retribuito per continuare un dottorato di ricerca a Madrid.

Il diritto era stato negato da un provvedimento del Dirigente che indicava come giustificazione la circolare n. 15/2011.

La sentenza mette in luce il riconoscimento dei principi di non discriminazione, parità di trattamento dei docenti precari, nonché il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in merito allo svolgimento del dottorato di ricerca.

La sentenza riguarda il Prof. Giovanni Savia abilitato SISSIS, inserito nelle Graduatorie ad esaurimento e lavoratore precario nella scuola statale dal 2003, che avrà diritto a partecipare al corso per dottorato di ricerca, con la conservazione del trattamento economico dovuto.

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Il ricorrente, ottenuto un incarico al 30 giugno per l'anno scolastico 2014/15, richiedeva il congedo straordinario retribuito per motivo di studio (dottorato di ricerca) per l'intero anno scolastico. Il Dirigente Scolastico respinge la richiesta, poi riproposta dal ricorrente come richiesta di "congedo straordinario per frequenza di un dottorato di riceva senza retribuzione fino al 28.02.2015" Tale seconda richiesta veniva accolta dal tribunale e il ricorrente ha richiesto quindi il riconoscimento del diritto al trattamento economico e previdenziale per il periodo di congedo straordinario "sino alla scadenza del rapporto".

L'amministrazione scolastica si è costituita eccependo le ragioni organizzative e di contenimento della spesa, nonchè sostenendo la diversa posizione giuridica ed economica dei docenti assunti a tempo determinato da quelli assunti a tempo indeterminato.

Il Tribunale rileva che il CCNL Scuola all'art. 18 "Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca" non prevede distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo e riferisce il diritto comunitario del principio di non discriminazione.

Il Tribunale pertanto riconosce al docente precario il diritto ad usufruire del congedo retribuito per dottorato di ricerca all'estero per il periodo richiesto, con il mantenimento del trattamento economico dovuto.

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