ATA Graduatoria III fascia: motivi per cui potrebbe non essere accettata la domanda

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In questa scheda analizziamo i motivi di inammissibilità e quindi di esclusione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III FASCIA ATA presentate entro l'08 ottobre 2014.

In questa scheda analizziamo i motivi di inammissibilità e quindi di esclusione delle domande di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III FASCIA ATA presentate entro l'08 ottobre 2014.

Il dm n. 717 del 5 settembre 2014 per la domanda della terza fascia delle graduatorie ATA indica quali sono i possibili motivi di esclusione

Sono considerate inammissibili

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L’Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

1. Abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse
2. Abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria domanda di inserimento o di conferma;
3. Risultino privi di qualcuno dei requisiti specificati negli articoli 2 e 3 del D.M. 717/14;
4. Abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Inoltre la produzione di domande in più istituzioni scolastiche della stessa provincia o in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato è inserito.

Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt.75 e 76 del d.P.R. n.445 del 2000.

Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei citati requisiti di ammissione.

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