Neoimmessi in ruolo. Giorni chiusura scuola causa maltempo devono essere validi per i 120 di attività didattica

WhatsApp
Telegram

La chiusura della scuola può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari ( nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

La chiusura della scuola può essere disposta per gravi eventi o eventi particolari ( nevicate, alluvioni, disinfestazioni, elezioni politiche ecc .) o anche solo per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l'accesso ai locali, in questo caso il provvedimento di chiusura interessa tutta la comunità scolastica.

E' quanto accaduto in questi giorni in molte zone del Paese a causa del maltempo. Immediate le richieste da parte dei docenti neoimmessi in ruolo, soprattutto della fase C, che hanno preso servizio solo a dicembre 2015, sull'inserimento di tali giornate nel conteggio dei 120 di attività didattiche, utili (insieme ai 180 giorni di servizio) al superamento del periodo di prova.

Va detto che le assenze così determinate sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.

Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l'art. 1256 del Codice civile, che recita:

“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento”.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev'essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni di servizio/120 di attività didattica per l'anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.

Chiusura scuole maltempo: docente deve recuperare giorni chiusura?

WhatsApp
Telegram

TFA sostegno IX ciclo. Segui un metodo vincente. Non perderti la lezione in sincrono a cura della Dott.ssa Evelina Chiocca sul Pei