Mobilità e vincolo quinquennale sostegno, come incide. Le nostre FaQ

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I docenti titolari su posto di sostegno hanno l’obbligo di permanenza su questa tipologia di posto per un quinquennio come indica chiaramente l’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità 2017/18:

Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.[…..]”

Il vincolo di permanenza quinquennale coinvolge chiaramente non solo i docenti che ottengono trasferimento sul sostegno, ma anche i neo-immessi in ruolo su questa tipologia di posto come chiarisce lo stesso art. 23 nel comma 12 per gli insegnanti della scuola dell’Infanzia e Primaria e nel comma 13 per i docenti della scuola Secondaria di I e II grado

Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie immessi in ruolo per l’insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento, solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale è stata disposta la nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione”

I docenti di ruolo della scuola secondaria di I e II grado possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno se la loro nomina in ruolo è stata disposta per effetto di disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto titolo di specializzazione”

Malgrado la normativa sia chiara, sono tanti i dubbi e gli interrogativi dei docenti che esprimono le loro necessità di chiarimenti con i numerosi quesiti che inviano alla nostra redazione e ai quali riteniamo necessario e utile fornire risposte chiarificatrici.

Quali categorie di docenti sono sottoposti al vincolo quinquennale?

Sono obbligati alla permanenza per un quinquennio su posto di sostegno le seguenti categorie:

1- docenti neo-immessi in ruolo sul sostegno

2- docenti trasferiti da posto comune a posto di sostegno

3- docenti che ottengono il passaggio di ruolo sul sostegno

Da quando decorre il calcolo del quinquennio?

La decorrenza del quinquennio è determinata dalla data di immissione in ruolo (anno scolastico) per i docenti neo-immessi o dalla data (anno scolastico) in cui è stato disposto il trasferimento o il passaggio di ruolo sul sostegno

E’ possibile che ci siano docenti trasferiti da posto comune a posto di sostegno non sottoposti al vincolo quinquennale?

Sì, è possibile per una specifica categoria di docenti, come indicato nell’art.23 comma 7 del CCNI sulla mobilità 2017/18:

[…..]Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art. 13 punti II) e V) del presente contratto[…..]”

Il quinquennio si interrompe se il docente si trasferisce su altra tipologia di sostegno, diversa rispetto a quella di titolarità (CH, DH, EH)?

Il servizio prestato con titolarità su posto EH (minorati psico-fisici) o su posto DH (minorati udito) o su posto CH (minorati vista) è cumulabile per il calcolo del quinquennio, purché prestato nello stesso ordine o grado di istruzione

Nel calcolo del quinquennio si possono valutare gli anni di servizio pre-ruolo svolti con titolo di specializzazione?

No, il quinquennio di permanenza si calcola solo per gli anni di servizio svolti come titolari sul sostegno, quindi si può conteggiare solo il servizio in ruolo e non il pre-ruolo.

Nel calcolo del quinquennio si considera l’anno in corso?

La risposta è affermativa. Come chiarisce l’art.23 comma 8 del CCNI 2017/18, ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.

I docenti per i quali il corrente anno scolastico 2016/17 rappresenta il 5° anno sul sostegno possono considerare superato il vincolo quinquennale e chiedere mobilità su posto comune?

Con il corrente anno scolastico questi docenti completano il quinquennio di permanenza sul sostegno e possono, quindi, chiedere per il prossimo anno scolastico trasferimento e/o passaggio su materia

I docenti nel vincolo quinquennale possono partecipare alla mobilità 2017/18?

Anche se sono nel vincolo questi docenti possono partecipare alla mobilità, ma solo per posti sul sostegno. Potranno, quindi, chiedere trasferimento o passaggio di ruolo sempre sul sostegno come chiarito nell’art.23 comma 9 e comma 11:

L’insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione”

I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi […..]”

Ci sono differenze, per un docente nel vincolo quinquennale, tra passaggio di ruolo sul sostegno e trasferimento sempre sul sostegno ai fini del computo del quinquennio?

Sì, c’è un’importante differenza della quale i docenti devono essere consapevoli.

Con il trasferimento sempre sul sostegno il calcolo del quinquennio prosegue regolarmente senza interruzioni.

Con il passaggio di ruolo sempre sul sostegno il calcolo del quinquennio ricomincia dal nuovo ruolo a decorrere dall’anno scolastico in cui si ottiene il passaggio.

Questa disposizione viene esplicitata con chiarezza nel comma 11 del citato art.23:

[……]I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio[……]”

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