Mobilità territoriale e professionale, domande contemporanee. Ma quale prevale?

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Con la firma dell’ipotesi di CCNI sono state definite e rese note le regole da seguire per la mobilità 2017/18. I movimenti disciplinati dal contratto e ai quali potranno partecipare i docenti interessati, rientrano sia nella mobilità territoriale che nella mobilità professionale.

La mobilità territoriale riguarda i trasferimenti (provinciali e interprovinciali), mentre la mobilità professionale riguarda il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.

Il passaggio di cattedra consiste nel chiedere il movimento per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, appartenente, però, allo stesso grado di titolarità.

Il passaggio di ruolo consiste nel chiedere il movimento in altro ordine o grado di istruzione.

Per partecipare alla mobilità professionale è indispensabile avere due requisiti:

1- superamento dell’anno di prova nel ruolo di appartenenza

2- possedere il titolo e/o l’abilitazione per il passaggio richiesto

Il docente che intende partecipare alla mobilità per il prossimo anno scolastico può presentare contemporaneamente domanda di trasferimento e domanda di passaggio, sia passaggio di cattedra che passaggio di ruolo.

Il docente che intende chiedere sia trasferimento provinciale che interprovinciale, dovrà compilare un’unica domanda dove potrà esprimere un totale di 15 preferenze, delle quali fino a 5 potranno essere specifiche scuole e le restanti saranno su ambiti e/o province.

Se, insieme al trasferimento, il docente intende chiedere anche il passaggio di cattedra, dovrà presentare una domanda distinta e, se volesse chiedere più classi di concorso per le quali possiede specifica abilitazione (possibilità indicata nell’art.4 comma 12), dovrà presentare una domanda diversa per ogni classe di concorso richiesta. Il numero di preferenze esprimibili risultano 15 (provinciali e interprovinciali) come per il trasferimento e, di queste, 5 potranno essere scuole.

Se oltre al passaggio di cattedra, il docente intende chiedere anche il passaggio di ruolo, dovrà compilare un’ulteriore domanda specifica per l’ordine o grado di istruzione richiesto nel passaggio, rispettando sempre il limite massimo di 15 preferenze (provinciali e interprovinciali). E’ utile chiarire, come indicato nell’art.4 comma 3, che il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria I o II grado), per la provincia di titolarità e anche per più provincie. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso, per le quali il docente possiede specifiche abilitazioni, appartenenti allo stesso grado di scuola.

In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale, quindi, dovranno essere presentate distinte domande nelle quali le regole da seguire per le preferenze esprimibili sono le stesse, sia per trasferimento che per passaggio. Nelle domande di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo sarà possibile, infatti, per ciascuna domanda esprimere preferenze sia provinciali che interprovinciali e , come chiarisce l’art.6 comma 1, “ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze di cui al massimo cinque scuole, sia di ambiti diversi che del proprio ambito, sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale, in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici delle province”.

I movimenti provinciali e interprovinciali, sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale, come chiarisce l’art.6 comma 6, avvengono secondo l’ordine definito nell’Allegato 1 dell’ipotesi di CCNI e si svolgono in un’unica fase per ciascun grado di istruzione.

La mobilità provinciale precede quella interprovinciale, secondo quanto disciplinato nell’allegato citato che riguarda l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo.

Come indicato nel comma 2 dello stesso art.6, le preferenze espresse nella domanda saranno esaminate nell’ordine riportato in quest’ultima e sarà, quindi, il docente a stabilire se inserire prima preferenze provinciali o interprovinciali.

Secondo la successione delle operazioni di cui all’allegato 1, i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e, a parità di precedenze o in assenza della medesime, dal più alto punteggio. A parità di precedenza e punteggio si procede dando priorità alla maggiore anzianità anagrafica.

Nel caso di presentazione contemporanea, con quale ordine verranno valutate le domande?

Quale dei movimenti richiesti avrà priorità?

Il docente che chiede trasferimento e passaggio di cattedra potrà indicare a quale delle due domande intende dare priorità. In assenza di indicazioni specifiche avrà prevalenza il passaggio di cattedra.

Non conosciamo ancora i modelli di domanda per il prossimo anno scolastico, ma, facendo riferimento a quelli utilizzati lo scorso anno, nella domanda di passaggio di cattedra vi era, infatti, la possibilità di rispondere affermativamente o negativamente al quesito: “Nel caso il candidato abbia presentato domanda di trasferimento, o la presenterà come perdente posto, preferisce dare precedenza al trasferimento? “ , con la nota esplicativa dove si chiariva che nel caso di risposta non data o in presenza di indicazioni non chiare, la risposta viene considerata come data in senso negativo, ritenendo, in tal modo, che il docente voglia privilegiare il passaggio di cattedra.

Come chiarisce l’art.6 comma 3, in presenza di più domande contemporanee di passaggio di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Se, oltre al trasferimento, il docente intende chiedere anche il passaggio di ruolo, questo avrà prevalenza.

Lo stesso discorso può essere fatto nel caso di presentazione contemporanea di tre domande, trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. Anche in questo caso, infatti, avrà prevalenza il passaggio di ruolo e se la richiesta venisse accolta il passaggio di ruolo ottenuto annullerà gli altri movimenti (trasferimento o passaggio di cattedra) eventualmente già disposti, come chiarisce in modo esauriente l’art.4 comma 6 dell’ipotesi di CCNI: “Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti”

La mobilità professionale, quindi, come chiarisce l’art.6 comma 3, prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra, invece, si segue l’ordine di priorità indicato dal docente.

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