Mobilità da sostegno a posto comune: dove devo inserirla nella domanda? Quali sono i requisiti?

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Tra i movimenti che i docenti possono chiedere c’è anche quello che riguarda la modifica della tipologia di posto di titolarità da sostegno a posto comune.

Si tratta di un movimento per il quale i docenti risultano avere molti dubbi e incertezze. Sono molte, infatti, le richieste di chiarimento che arrivano alla nostra redazione e che OrizzonteScuola desidera fornire con l’obiettivo di aiutare i docenti che intendono chiedere questo movimento per il prossimo anno scolastico.

Il movimento da sostegno a posto comune è un trasferimento o un passaggio di ruolo?

Il movimento con il quale il docente modifica la tipologia di posto di titolarità, da sostegno a posto comune, può rientrare sia nella mobilità territoriale che nella mobilità professionale. Questa doppia possibilità è determinata dall’ordine o grado di istruzione richiesto.

Se la domanda riguarda lo stesso ordine o grado di istruzione di titolarità, il movimento richiesto è un trasferimento.

Se la domanda, invece, riguarda un ordine o grado di istruzione diverso rispetto a quello di titolarità, il movimento richiesto è un passaggio di ruolo.

Quali requisiti sono indispensabili per chiedere trasferimento o passaggio da sostegno a posto comune?

Per passare da sostegno a posto comune mediante trasferimento o passaggio di ruolo, il docente deve aver superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno.

Se il docente è ancora nel quinquennio, infatti, può partecipare alla mobilità solo per posti di sostegno, sia nell’ordine o grado di titolarità che per ordine o grado di istruzione diverso.

Si ricorda, come stabilisce l’art.23 comma 7 del CCNI 2017/18, che il conteggio del quinquennio decorre dall’anno scolastico in cui il docente ottiene l’immissione in ruolo, il trasferimento o il passaggio su questa tipologia di posto.

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno.

Ai fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del 20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), è calcolato l’anno scolastico in corso.

Riteniamo utile sottolineare, inoltre, quanto stabilisce il comma 11 dello stesso art.23, dove si chiarisce che il docente titolare su posto di sostegno pur se soggetto al vincolo quinquennale, può partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi.

I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l’obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.

Il trasferimento da sostegno a posto comune in quale punto della sequenza operativa si colloca?

La sequenza operativa dei movimenti viene stabilita nell’allegato 1 del CCNI, dove viene indicato l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi.

In assenza di precedenze, tra quelle previste nell’art.13 del contratto sulla mobilità 2017/18, il docente che chiede il trasferimento da sostegno a posto comune si colloca nel punto 14 nella mobilità provinciale (“trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza”) e nel punto 31 nella mobilità interprovinciale (“trasferimento a domanda verso altra provincia del personale senza precedenza”).

Si ricorda che per il prossimo anno scolastico, contrariamente agli anni scorsi, i movimenti provinciali e interprovinciali rientrano in un’unica fase per ogni ordine o grado di istruzione.

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