Mobilità 2017/18, trasferimenti d’ufficio docenti soprannumerari o in eubero

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Il CCNI, concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2017/18, presenta diverse deroghe (per i docenti) a quanto previsto in materia dalla legge n. 107/2015: dalle operazioni solo su ambito al trattamento dei soprannumerari e, conseguentemente, ai relativi trasferimenti d’ufficio.

Le legge n. 107/2015, riguardo ai docenti soprannumerari, così prevede al comma 73: “Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 e’ assegnato agli ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilita’ territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.”

Alla luce della predetta disposizione, i docenti in esubero o soprannumerari dovrebbero essere assegnati agli ambiti con conseguente chiamata diretta.

Il Contratto, come dicevamo, prevede una deroga a tale disposizione, come è stato ben spiegato nel Vademecum pubblicato dalla nostra redazione:

Personale soprannumerario

Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verrà movimentato d’ufficio secondo la catena di prossimità tra gli ambiti partendo dall’ambito comprendente la scuola di precedente titolarità.

La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dall’ambito corrispondente alla precedente titolarità, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilità dell’istruzione per adulti.

In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l’interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente all’ambito di titolarità.

Come saranno trattati i docenti in esubero provinciale?

Tale personale potrà presentare domanda ed esprimere fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole.

  • Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d’ufficio, prima dei movimenti a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà, ad una scuola dell’ambito di titolarità.
  • Qualora non fosse soddisfatto per carenza di posti, il trasferimento avverrà in una scuola di un ambito della provincia rispettando l’ordine di viciniorietà.
  • In ultima analisi resterà in soprannumero sull’ambito che comprende la scuola di precedente titolarità.

Diversa è la procedura per i docenti in esubero nazionale, ossia quei docenti assunti in  ruolo nell’ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, i quali lo scorso anno scolastico non sono stati collocati in nessun ambito a livello nazionale, rimanendo in soprannumero nell’ambito di assunzione. Tale personale, infatti,  parteciperà alla mobilità tra province diverse e per il trasferimento a domanda concorrerà al pari degli altri docenti esprimendo fino a 15 opzioni, di cui massimo 5 scuole:

Nel caso non venga accontentato per le preferenze espresse verrà trasferito d’ufficio, dopo i trasferimenti interprovinciali a domanda, e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla prima preferenza espressa, ad un ambito a livello nazionale;

Nel caso detto personale decida di non presentare domanda verrà trasferito d’ufficio a punteggio zero e assegnato, in ordine di viciniorietà partendo dalla provincia di attuale servizio, ad un ambito a livello nazionale.

Per l’individuazione dei soprannumerari leggi: Graduatoria interna d’istituto, individuazione soprannumerari: cosa fa il docente e cosa il dirigente

Mobilità scuola docenti 2017: vademecum compilazione domanda e modelli per dichiarazioni personali

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