Mobilità 2016/17 e valutazione doppia del servizio: casi in cui è possibile farlo

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La valutazione del servizio di ruolo e del servizio pre-ruolo è disciplinata dalla tabella di valutazione allegata al CCNI.

La valutazione del servizio di ruolo e del servizio pre-ruolo è disciplinata dalla tabella di valutazione allegata al CCNI.

Nella tabella valida per la prossima mobilità 2016/17 viene confermato il punteggio di servizio previsto fino al corrente anno scolastico e precisamente, 3 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo e 6 punti per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza.

E’ utile ricordare che il punteggio del servizio pre-ruolo differisce a seconda che si tratti di mobilità a domanda o d’ufficio, come chiarisce bene la premessa alle note esplicative della tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2016/17:

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:

– i primi 4 anni sono valutati per intero

– il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi)”

In presenza di specifiche condizioni, è possibile raddoppiare il punteggio di servizio.

Vediamo quali sono i requisiti necessari.

SERVIZIO PRESTATO IN PICCOLE ISOLE

Il servizio di ruolo e non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative.

Come chiarisce la nota 2) della tabella di valutazione, l’attribuzione di questo punteggio richiede lo svolgimento effettivo del servizio, fatta eccezione per le situazioni sopra menzionate:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato – salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile – per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico”

Ulteriore chiarimento viene fornito dalla nota 3) nella quale si chiarisce cosa si intende per “piccole isole”:

La dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna)”

Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole, inoltre, è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.

Questa valutazione è prevista esplicitamente nella tabella di valutazione, parte I) Anzianità di servizio, alla lettera A1 per il servizio di ruolo e alla lettera B1 per il servizio pre-ruolo, con le seguenti diciture:

A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)………………punti 6

B1) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1)…………………………………………………..punti 3

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla lettera B1 è necessario tener conto della diversa valutazione in caso di mobilità d’ufficio.

Considerando, infatti, le diverse modalità di calcolo del punteggio per il servizio pre-ruolo nella mobilità volontaria o nella mobilità d’ufficio si ritiene utile il seguente esempio chiarificatore:

il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello derivante da 8 anni assomma a 48 punti (3×8=24×2=48) nella mobilità volontaria ed a 40 punti (3×4=12 + 2×4=8 totale=12+8=20×2=40) in quella d’ufficio.

SERVIZIO PRESTATO SUL SOSTEGNO

Per ogni anno di servizio prestato sul sostegno, sia servizio di ruolo che servizio pre-ruolo con il titolo di specializzazione, il punteggio viene raddoppiato.

Si ha diritto all’attribuzione del doppio punteggio se si partecipa alla mobilità per la stessa tipologia di posto, mentre il punteggio non si raddoppia, anche se il servizio è svolto sul sostegno, se si chiede trasferimento su posto comune.

Queste disposizioni sono esplicitate nelle note esplicative della tabella di valutazione, precisamente nella nota 1 per quanto riguarda il servizio di ruolo e la nota 4 per quanto riguarda il servizio pre-ruolo:

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio è raddoppiato”

SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE DI MONTAGNA

In base alla tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2016/17, nelle note esplicative (nota 1 per quanto riguarda il servizio di ruolo e nota 4 per quanto riguarda il servizio pre-ruolo) viene stabilita la possibilità per gli insegnanti della scuola Primaria, di raddoppiare il punteggio per il servizio prestato in scuole di montagna in base a precise disposizioni legislative alle quali si fa esplicito riferimento:

Relativamente agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede”

Il requisito di scuola di montagna fa riferimento alla legge n. 90/1957 dove nell’art.2 si stabilisce quanto segue:

I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal ministro per la pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei comuni di cui al precedente art. 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.”

L’art.1 citato fa riferimento alla legge 25 luglio 1952, n. 991 che nell’art.1 stabilisce i criteri fisici e morfologici per determinare i territori montani e per classificare come tale un comune:

“………..sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri……………..”

L’argomento è stato oggetto di contenziosi e ricorsi:

http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento-punteggio-montagna-resuscitato-vi-spieghiamo-come-e-perch

http://www.orizzontescuola.it/news/graduatorie-ad-esaurimento-ritorna-doppio-punteggio-montagna-cos-stabilisce-giudice-modena

e allo stato attuale, così come disciplinato nella tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI 2016/17, viene confermato il diritto al riconoscimento del doppio punteggio in presenza di due condizioni: aver prestato servizio in un Comune di montagna, ritenuto una sede disagiata, ed aver prestato servizio in una pluriclasse.

Non risulta, però, ancora chiarissima la possibilità di valutazione di questo doppio punteggio, in relazione alle scuole pluriclassi,ubicate in Comuni di montagna, che, secondo la normativa citata (legge n. 90/1957) devono essere pluriclassi con uno o al massimo due insegnanti.

Questa situazione, come evidenziato da una nota dell’Ufficio Scolastico di Brescia, come pubblicato da OrizzonteScuola, risulta difficile che si realizzi attualmente in considerazione delle seguenti motivazioni:

– dall’anno scolastico 1999/2000 nella scuola Primaria è in vigore l’organico funzionale e l’assegnazione al plesso di servizio compete al Dirigente scolastico

– con l’introduzione dei docenti specialisti di lingua Inglese e di Religione cattolica, difficilmente in un plesso risultano in servizio solo due insegnanti, anche nel caso di pluriclasse unica.

Con queste motivazioni il Dirigente dell’Ufficio Scolastico d Brescia ha disposto che in mancanza di dichiarazioni da parte dei Dirigenti scolastici relative alla presenza di soli due docenti in pluriclassi di scuola Primaria ubicata nelle sedi disagiate (leggasi Comuni di montagna), a partire dalle operazioni di mobilità relative all’a.s. 2013/2014 non valuta più il doppio punteggio per il servizio ivi prestato a partire dall’a.s. 1999/2000.

In virtù di questo precedente la certezza per la valutazione del doppio punteggio per servizio in scuola di montagna, nelle condizioni previste dalla normativa, si ha soltanto per il servizio prestato prima dell’a.s. 1999/2000, cioè prima dell’istituzione dell’organico funzionale. Per la valutazione doppia negli anni scolastici successivi deve essere rispettato il requisito del numero massimo di due insegnanti nelle pluriclassi, requisito che, si ribadisce, difficilmente sussiste.

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