Mobilità 2016/17. Il docente assunto prima del 2015 può chiedere trasferimento su organico di potenziamento?

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Dall’anno scolastico 2016/17 la dotazione organica di ogni istituzione scolastica non sarà più determinata da quello che fino al corrente anno scolastico è rappresentato dall’organico di diritto, ma, in base al comma 64 della legge 107, si parlerà di organico dell’autonomia.

Dall’anno scolastico 2016/17 la dotazione organica di ogni istituzione scolastica non sarà più determinata da quello che fino al corrente anno scolastico è rappresentato dall’organico di diritto, ma, in base al comma 64 della legge 107, si parlerà di organico dell’autonomia.

Come recita il succitato comma, infatti, “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza

triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale”

Nel comma 68 viene esplicitamente indicata la composizione dell’organico dell’autonomia che sarà comprensivo dell’organico di diritto e dei posti dell’organico di potenziamento:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti …”

In base a queste nuove disposizioni, quindi, la mobilità per l’a.s. 2016/17 verrà effettuata sulla base dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia di ogni istituzione scolastica.

Non essendo ancora chiaro come verrà effettuata la mobilità, se su scuola specifica o su ambito territoriale e non essendo ancora chiaro quali docenti potranno esprimere preferenze su scuole e quali saranno obbligati a chiedere esclusivamente ambiti territoriali, risulta comunque importante per tutti i docenti, qualsiasi sia la tipologia di mobilità alla quale potranno partecipare, avere risposta ad una precisa domanda:

Il docente che chiede trasferimento avrà la possibilità di scelta nella domanda tra posti nell’organico di diritto o posti nell’organico di potenziamento?

Questo aspetto della mobilità non è stato ancora preso in considerazione dal MIUR è non è stata fornita nessuna informazione su un’eventuale considerazione del problema in sede di contrattazione con i sindacati.

Sarebbe importante un’analisi accurata della questione, per consentire ai docenti di presentare domanda di mobilità con totale consapevolezza su quelle che potrebbero essere le possibilità di scelta.

Analizzando le possibilità che i docenti hanno avuto fino al corrente anno scolastico, non è mai stato possibile per loro esprimere nella domanda di trasferimento una scelta sulla specifica cattedra e sulle classi in cui lavorare in seguito a trasferimento. E’ stato sempre possibile esprimere preferenze su scuole o comuni e, in seguito a trasferimento, è sempre stato il Dirigente scolastico della scuola di nuova titolarità ad assegnare al docente le classi, quindi il “posto” in cui insegnare.

Lo stesso comma 18 della legge 107 stabilisce che sarà il Dirigente scolastico ad individuare “il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83”

 

Per il prossimo anno scolastico, quindi, a parere della scrivente, questa prerogativa, che è sempre stata del Dirigente scolastico, non potrà subire radicali cambiamenti, per cui si ritiene possibile ipotizzare ( sottolineo ipotizzare , quindi essendo ipotesi dovrà essere confermata o smentita da precise disposizioni ministeriali) che la mobilità 2016/17 venga effettuata nell’organico dell’autonomia nella sua interezza e sarà il Dirigente scolastico ad attribuire ai docenti trasferiti nella scuola o nell’ambito territoriale di pertinenza il posto dell’organico di diritto oppure dell’organico di potenziamento, tenendo conto sempre e comunque che, come prevede il comma 79 della legge 107, per garantire un regolare avvio dell’anno scolastico, dovranno essere assegnati prioritariamente i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto:

A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”

Questa ipotesi trova parziale conferma nella nota ministeriale del 11/12/2015 avente come oggetto: “Orientamenti per l’elaborazione del PTOF”, nella parte in cui si parla di organico dell’autonomia dove si stabilisce la necessità di gestire l’organico dell’autonomia in modo unitario, con l’obiettivo di “valorizzare la professionalità di tutti i docenti senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.”

Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, sarà indispensabile stabilire con molta precisione e chiarezza, nel rispetto di una totale trasparenza, in base a quali criteri il Dirigente scolastico potrà attribuire i posti disponibili nell’organico dell’autonomia indirizzando una parte dei docenti nell’organico di diritto e un’altra parte nell’organico di potenziamento a prescindere dalle loro eventuali richieste

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