Malattia nei contratti fino ad avente diritto (ex art. 40): retribuita per intero o al 50%?

Di Lalla
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Lalla – L’Ufficio Scolastico di Torino precisa che le nomine di supplenza fino all’avente diritto ( ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico. Critica la Gilda degli Insegnanti "Questa interpretazione lede un diritto dei supplenti che, a causa dei ritardi dell´amministrazione scolastica, non sono stati ancora assunti fino al 30 giugno".

Lalla – L’Ufficio Scolastico di Torino precisa che le nomine di supplenza fino all’avente diritto ( ex art. 40 L. 449/97) sono supplenze brevi, pertanto le assenze per malattie sono soggette allo stesso regime giuridico. Critica la Gilda degli Insegnanti "Questa interpretazione lede un diritto dei supplenti che, a causa dei ritardi dell´amministrazione scolastica, non sono stati ancora assunti fino al 30 giugno".

La circolare n.2003 del 19 febbraio 2013 dell’Ufficio Scolastico di Torino

"Conferimento supplenze in attesa dell’avente diritto ex art. 40 L. 449/97 – Assenze per malattia – Precisazioni..

Con riferimento all’oggetto si precisa che le nomine disposte dai Dirigenti Scolastici con contratti in attesa dell’avente diritto ex art. 40 Legge n. 449/97 sono supplenze brevi e, pertanto, le assenze sono soggette al regime giuridico previsto dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 2007 che recita testualmente:

“Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%."

La Gilda degli Insegnanti è subito intervenuta in merito " Si tratta di un atto unilaterale – afferma il sindacato – che nuoce sul fronte delle assenze per malattia: 30 giorni pagati al 50% e poi il licenziamento. Inoltre l´articolo 40 della legge 449/97, citato dall´Usr, equipara i supplenti fino a nomina dell´avente diritto agli annuali e a quelli in servizio fino al 30 giugno, tanto da prevederne il pagamento direttamente da parte del Tesoro".

"Questa interpretazione – dichiara la Gilda – lede un diritto dei supplenti che, a causa dei ritardi dell´amministrazione scolastica, non sono stati ancora assunti fino al 30 giugno".

Secondo il sindacato, l´amministrazione periferica torinese si sarebbe dovuta rivolgere all´amministrazione centrale che, a sua volta, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali perché la materia – conclude la Gilda – è di natura contrattuale e, dunque, non si può prestare a interpretazioni unilaterali"

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