L’insegnante di sostegno agli scrutini: mancano linee guida unitarie. Lettera

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Raffaella Gori – In relazione alla questione “valutazione” sussistono ancora troppe criticità e la norma, per alcuni aspetti in contraddizione, non aiuta a capire “in che modo procedere”.

Compiti e responsabilità sono vaghi o compressi in principi che negano, di fatto, quanto indicato dalla normativa stessa. La confusione e i mancati chiarimenti da parte del MIUR determinano, nella prassi, situazioni talora paradossali.

Vediamo nel dettaglio che cosa prevedono, oggi, le norme in vigore.

– In base alla Legge n. 169/2008 e al D.P.R. n. 122/2009, la valutazione in sede di scrutinio finale spetta al Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza, così come la valutazione degli apprendimenti e del comportamento viene espressa con voto numerico in decimi, valori riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli allievi. La stessa legge n. 169/2008 agli art. 2 e 3 disciplina l’ammissione alla classe successiva.

– Essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe deve configurarsi come collegio perfetto (O.M. 92/2007), con la presenza di tutti i suoi componenti: la partecipazione costituisce un obbligo di servizio per ciascun docente; infatti, in caso di assenza di un componente, esso deve essere obbligatoriamente sostituito, pena la nullità delle decisioni. Ai sensi dell’art. 5/5 del DLgs 297/94, in caso di assenza del D.S., lo stesso deve delegare un sostituto con l’obbligo che questi faccia parte dello stesso organo collegiale (la partecipazione di un esterno al consiglio di classe renderebbe, anche in questo caso, nulla la valutazione). La delega deve risultare da un documento scritto oppure deve essere indicata nell’atto di convocazione.

– Tutti i docenti devono obbligatoriamente votare, compreso il presidente, il cui voto, in caso di parità, prevale (non vota 2 volte): l’art. 37 c. 3 del DLgs 297/94 stabilisce che in caso di votazione non è ammessa l’astensione.

– Per quanto riguarda i docenti di sostegno, l’art. 15 comma 10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa che essi sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe (principio richiamato nella L. 104/92, art. 13 comma 6, e dal D. L.vo n. 297/1994, all’art. 315, comma 5.

A fronte di quanto sin qui esposto, la contraddizione traspare palesemente nel DPR 122/2009, laddove viene previsto che “Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”, contrariamente a quanto affermato nella prima parte del periodo, in cui vengono richiamati i principi stessi della valutazione: “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio”.
Nella realtà, nei Consigli di classe, durante le operazioni di scrutinio, spesso non viene rispettato il principio della contitolarità e viene negato ai docenti di sostegno l’esercizio non tanto del loro diritto, bensì del loro dovere in tema di “votazione” e “valutazione”.

In sintesi, considerato che il voto espresso ai fini delle delibere del consiglio di classe da ogni membro dell’organo collegiale va distinto dalla proposta di voto, che viene effettuata viene effettuata dal singolo docente in riferimento alla propria disciplina, diviene dirimente chiarire i compiti del docente di sostegno in sede di valutazione.

Dal DPR del 2009, infatti, si evince che ciascun docente esprime singolarmente un proprio voto ai fini della delibera collegiale, a prescindere dal tipo di posto occupato e dalla disciplina insegnata, mentre per quanto riguarda la valutazione dell’alunno con disabilità tale evenienza è in parte sottratta all’organo collegiale e attribuita ad una “delibera congiunta” dei docenti di sostegno assegnati al caso.

Forse potrebbe non apparire ovvia la contraddizione, ma in sede di scrutinio ciò ingenera indecisioni e confusione tali che spesso sono soppiantate dall’improvvisa decisione di non ammettere il docente di sostegno ai voti.

Chi scrive è una docente di sostegno della scuola secondaria di secondo grado e, da tempo, avverto il bisogno di un chiarimento, più che una interpretazione della norma.

Quali sono i miei dubbi? Li elenco:

– l’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 va in contraddizione con il DPR 122/2009, se viene letto in maniera tale da non permettere a tutti i docenti di sostegno nominati sulla classe (ci tengo a precisare) di votare singolarmente in caso di delibera collegiale;
– Quale possa essere il problema se, ad esempio, in presenza di tre docenti di sostegno venga permesso a tutti e tre di alzare la mano (sono laureata in matematica e questo mi permette di affermare che non cambia nulla se facciamo la media con 12 o 15 docenti, a condizione che il voto non sia truccato);
– se i docenti di sostegno devono confluire il loro voto in uno, allora vi è necessità di disporre di criteri per fare ciò, soprattutto nei casi in cui si verificasse, fra loro, disaccordo (non è possibile il richiamo al “buon senso”).

La mancanza di chiarezza e la confusione determinata dalla norma fa sì che in alcune scuole i docenti votano “in gruppo”, in altre, invece, il voto è espresso singolarmente.

Vorrei infine sottolineare che il docente di sostegno è prima di tutto un docente abilitato all’insegnamento della propria disciplina, poi specializzato per le “attività di sostegno”, ed è assegnato “alla classe” in cui è iscritto l’alunno con disabilità (e non ad un alunno in particolare).

Ritengo che oltre a scrivere buone norme di inclusione sia arrivato il momento di farle rispettare, a partire dai Dirigenti che vanno formati per guidare scuole inclusive.

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