Formazione classi con disabili: 22 o 20 alunni?

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A ribadire la normativa il portale Superabile che corregge un errore del Ministero dell’istruzione che in una nota indicava quale limite i 22 alunni.

Il portale ricorda che il numero massimo di alunni in classe con disabile è di 20 e non di 22.

Il Ministero ha commesso un mero errore materiale, come ha precisato in una nota diramata nella giornata di ieri in cui si rettifica l’errore.

Ad affermare il limite corretto è il comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. n. 81/2009 afferma che il limite a quota 20 deve essere “motivato” in rapporto alle “esigenze formativa degli alunni disabili”. Il testo di legge (articolo 5 comma 2 del Dpr 81/2009) afferma testualmente: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Se è vero ciò, afferma il portale Superabile, numerose sentenze, come la Corte Costituzionale n° 80/2010, affermano che il limite “costituisce un presidio dell’adeguatezza dell’offerta formativa in particolare nei confronti degli allievi con disabilità, costituendo forma di garanzia del loro diritto costituzionale all’istruzione”.

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