Esami di Stato 2016/17: guida alla compilazione domanda commissario esterno, scheda ES-1. Modalità e tempistica

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Con la circolare n.2/2017 vengono fornite dal MIUR le indicazioni relative alla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di II grado.

Uno degli adempimenti importanti, al quale sono tenuti i docenti, è quello relativo alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato come commissario esterno che deve essere fatta sul portale Istanze OnLine del MIUR.

La domanda di partecipazione alle commissioni di esame deve essere effettuata attraverso la compilazione del Modello ES-1 e del Modello ES-2, riservato quest’ultimo a specifiche categorie quali professore universitario, direttore di istituto AFAMC, ricercatore universitario e docente di ruolo di istituto AFAMC

I presidenti delle commissioni e i commissari esterni vengono scelti nell’ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 del D.M. n. 6/2007, come abbiamo ampiamente chiarito nel nostro articolo

Modalità di presentazione della domanda

Le schede di partecipazione degli aspiranti alla nomina nelle commissioni degli esami di Stato tramite il Modello ES-1 devono essere trasmesse esclusivamente on line nel portale POLIS.

Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita la possibilità di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.

Una apposita istanza on line sarà disponibile per gli aspiranti alla nomina della Provincia Autonoma di

Trento.

Il personale della scuola della regione Valle d’Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole slovene delle

province di Gorizia e Trieste dovrà trasmettere tale Modello ES -1 in forma cartacea agli uffici competenti a

livello territoriale

Tempistica

La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei Modelli ES-1 dovrà avvenire a partire dalle ore 18,00 del giorno 10 marzo fino alle ore 14,00 del giorno 27 marzo 2017.

Particolari raccomandazioni vengono fatte dal MIUR, in relazione alla necessità di procedere alla compilazione della domanda tenendo presente le indicazioni fornite nella scheda, prestando attenzione a non commettere errori che potrebbero determinare situazioni di illegittima formazione delle commissioni. La responsabilità, in questi casi, sarà di coloro che dovessero rendere indicazioni non rispondenti al vero e dei dirigenti degli uffici scolastici periferici e dei dirigenti scolastici in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla esattezza e correttezza dei dati indicati rispettivamente dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale in quiescenza. Gli uffici scolastici periferici e i dirigenti scolastici potranno richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità della procedura.

Le domande (modelli ES-1) trasmesse devono, quindi, essere sottoposte ad una procedura di controllo come prevede la circolare ministeriale.

I dirigenti scolastici e i dirigenti degli Uffici Scolastici periferici, ognuno con riferimento alle schede di partecipazione di propria competenza, sono chiamati ad effettuare in ordine cronologico:

  • la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina. I suddetti dirigenti responsabili sono tenuti, per parte loro, a disporre un attento controllo del contenuto delle dichiarazioni presenti nei modelli stessi attraverso una verifica puntuale dei dati con riguardo all’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dichiarati da parte degli aspiranti. Si richiama, in particolare, l’attenzione sul controllo dei requisiti previsti nella sezione “Dati di insegnamento”;
  • la convalida delle domande trasmesse che fa fede di tutti i dati in esse contenuti e attesta l’espletamento dell’attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
  • l’eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti per la convalida. E’ consentito convalidare nuovamente una domanda revocata erroneamente.

Si precisa che le procedure automatiche del sistema informativo tratteranno, per la nomina delle commissioni d’esame, esclusivamente le domande controllate e che risultano convalidate dai soggetti responsabili.

Compilazione della scheda ES-1

Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentare un solo modello presso l’istituto di servizio; nel caso in cui il servizio venga prestato contemporaneamente in più istituti, del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve essere presentata presso l’istituto statale dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali.

Il personale a riposo ed i docenti a tempo determinato non in servizio nel corrente anno scolastico aventi titolo alla nomina possono presentare un solo modello all’Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza.

I Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di I grado, aventi titolo alla nomina, possono presentare un solo modello all’Ambito Territoriale Provinciale di servizio.

Si sottolinea che alcuni dati vanno riportati sia indicando il codice sia specificando la denominazione (es. codice classe di concorso: A047 – denominazione per esteso: MATEMATICA), in caso di discordanza tra l’indicazione in codice e la denominazione, verrà considerato valido il codice.

Particolare riguardo deve essere riservato alla indicazione delle preferenze e dei titoli richiesti, all’indicazione, nei casi previsti, del codice della materia, nonché all’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno scolastico in corso e degli ultimi due anni. Ciò anche al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di contenzioso.

Il personale collocato a riposo, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla circolare n.2/2017 ai fini del conferimento della nomina.

La scheda di partecipazione alle commissioni degli esami di Stato (Modello ES-1) è composta dalle seguenti sezioni:

1- SITUAZIONE ANAGRAFICA

2- POSIZIONE GIURIDICA

3- DATI DI INSEGNAMENTO

4- TIPOLOGIA DI DOMANDA

5- DATI DI SERVIZIO

6- SEDI RICHIESTE

Prendiamo in esame ora le singole sezioni del modello con l’obiettivo di fornire precise istruzioni per la compilazione, secondo le indicazioni ministeriali

1- SEZIONE SITUAZIONE ANAGRAFICA

Questa sezione deve essere compilata dall’interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile

2- SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA

Barrare la casella corrispondente alla propria posizione giuridica.

In questa sezione sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica a cui devono appartenere gli aspiranti per essere nominabili. L’aspirante, individuata con precisione la tipologia cui appartiene, dovrà spuntare la corrispondente casella.

Gli aspiranti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell’apposita casella posta in fondo al riquadro individuata con il numero di nota (1), gli estremi della graduatoria concorsuale o dell’incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico. Per estremi si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o dell’incarico.

3- SEZIONE DATI DI INSEGNAMENTO

I docenti che insegnano su classi terminali debbono indicare il codice della materia di nomina che, nel proprio indirizzo di studio, corrisponde a quella d’insegnamento o alla classe di concorso di servizio, sempreché presente tra le materie riportate negli allegati al D.M. n. 41/2017 concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato 29016/17 e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni delle relative commissioni

Devono utilizzare, in particolare, il codice della materia di nomina riportato nella colonna “NOMINA”, oppure, se non presente, quello riportato in corrispondenza della colonna “INSEGN.”. Il codice della classe di concorso di servizio deve essere indicato anche se non presente nell’allegato al D.M. n. 41/2017.

Nel caso in cui un docente presti servizio su cattedra comprendente più insegnamenti, deve essere indicata, a scelta dell’aspirante, una sola delle materie insegnate.

I docenti a riposo (posizione giuridica “L”) devono indicare il codice della classe di concorso di servizio al momento del collocamento in quiescenza.

I docenti di religione, in quanto concorrono alla nomina solo come Presidente, devono specificare di essere in possesso dell’abilitazione del secondo grado (flag di cui al punto 2) senza che sia necessaria l’indicazione della materia di nomina e/o classe di concorso.

I docenti di sostegno (posizione giuridica F, H, I o M) devono sempre specificare di essere in possesso dell’abilitazione (flag di cui al punto 2).

Si precisa che le indicazioni relative alla materia ed alla classe di concorso devono essere tra loro congruenti; in caso contrario la scheda non può essere acquisita nel sistema informativo.

I docenti di istituti statali devono indicare, al punto 4, se prestano servizio, per l’anno scolastico in corso, anche in altro istituto paritario. L’indicazione SI preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, come riportato nella C.M. n.2/2017

I docenti che insegnano su classi terminali materie non riportate negli allegati al D.M. n. 41/2017, devono, in alternativa all’indicazione del codice della materia, selezionare la casella “Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 41/2017 “. Per fornire un maggiore chiarimento si riporta l’esempio fornito dal MIUR:

  • il docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, quindi presente negli allegati al D.M, deve indicare il codice della materia;
  • la casella “Codice della materia non presente negli allegati al D.M. n. 41/2017 “ deve essere invece selezionata dal docente che insegna, ad esempio, matematica su classe terminale, in un indirizzo di studio per il quale la matematica NON è stata individuata tra le materie affidate a commissario esterno, anche nel caso in cui la materia matematica risulta affidata a commissario esterno per altri indirizzi di studio.

I docenti di lingua straniera devono indicare la classe di concorso sulla quale prestano servizio, anche nella circostanza in cui negli allegati al D.M. 41/2017 sia riportata la classe generica A046. I codici da riportare sono rispettivamente:

  • A246 – Francese

  • A346 – Inglese

  • A646 – Russo

  • A446 – Spagnolo

  • A546 – Tedesco

  • AA46 – Cinese

  • AB46 – Giapponese

  • AC46 – Ebraico

  • AD46 – Arabo

Gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata devono indicare esclusivamente il codice della classe di concorso di servizio.

I docenti che insegnano in classi intermedie materie non presenti in detti elenchi, devono compilare esclusivamente la casella “Classe di Concorso” indicando la classe di concorso di servizio.

Per le posizioni giuridiche interessate, si richiama l’attenzione sull’obbligatorietà di apporre le indicazioni relative all’insegnamento della materia di nomina in classi terminali, al possesso dell’abilitazione per la materia di nomina/classe di concorso, al possesso di un titolo di laurea almeno quadriennale o specialistica, in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la partecipazione o criteri di priorità nella procedura di nomina.

4- SEZIONE TIPOLOGIA DOMANDA

In questa sezione l’aspirante deve barrare la casella corrispondente al tipo di nomina richiesta.

I docenti aventi titolo anche alla nomina a presidente possono barrare a scelta la casella 1 o la casella 2; in quest’ultimo caso, la domanda viene esaminata prioritariamente per la nomina a presidente e, in subordine, per quella a commissario, secondo i criteri riportati nella predetta C.M.

Gli insegnanti di religione partecipano solo per la nomina a presidente (casella 1). I docenti di sostegno possono partecipare come Presidente e/o Commissario esterno, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla circolare.

5- SEZIONE DATI DI SERVIZIO

In questa sezione si devono riportare, in codice e in chiaro, i dati delle sedi di servizio.

Nella casella “Anni di servizio in ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio in ruolo” effettiva maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G, L.

Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

Nella casella “Anni di servizio non di ruolo” deve essere indicata l’anzianità di “servizio non di ruolo” maturata dall’aspirante appartenente alle posizioni giuridiche H, I, M.

Gli anni di servizio devono corrispondere agli anni di servizio riconosciuti ai fini giuridici ed economici, escludendo quelli riconosciuti ai soli fini economici. Ciascun anno computato va riferito al servizio prestato in un intero anno scolastico, indipendentemente dal tipo di contratto a tempo determinato (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine dell’attività didattica).

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istituto di servizio, il codice dell’istituto di secondo grado presso il quale hanno sede.

I Dirigenti scolastici di convitti nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell’educandato.

I Dirigenti scolastici di istituti omnicomprensivi presso i quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono, invece, indicare tutti i codici meccanografici degli istituti secondari di secondo grado funzionanti presso l’istituto omnicomprensivo.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria, secondaria di primo grado o istituto comprensivo devono indicare il codice dell’istituto di servizio.

I docenti, titolari di insegnamento in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, in servizio nel corrente anno scolastico presso istituti d’istruzione secondaria di primo grado, devono indicare il codice dell’istituto di titolarità desumibile dal Bollettino Ufficiale del MIUR contenente i codici meccanografici, indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vi sia altro Dirigente scolastico o docente che presta servizio ad altro titolo.

I docenti di istituti d’istruzione primaria e secondaria di primo grado, in servizio presso istituti d’istruzione secondaria di secondo grado e/o inclusi nelle graduatorie di merito per Dirigenti Scolastici, devono indicare il codice della sede attuale di servizio.

Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti di servizio e/o di completamento del servizio (sia statali sia paritari) dei due anni precedenti, se diversi dagli attuali, anche nel caso di:

  • Personale supplente sia in servizio che non in servizio;
  • Personale a riposo (posizione giuridica G, L) se in servizio nei due anni scolastici precedenti a quello in corso.

6- SEZIONE SEDI RICHIESTE

In questa sezione, ai fini dell’assegnazione alle sedi di esame, è possibile indicare complessivamente fino a quattordici sedi. Le preferenze vengono prese in esame nelle varie “fasi territoriali” nel medesimo ordine con il quale sono state espresse.

Le sedi richieste possono essere indifferentemente distretti scolastici, comuni o province di servizio e/o residenza. Si precisa che le sedi nella provincia di residenza possono essere richieste solo se questa è ubicata nella stessa regione di servizio. Il personale a riposo o non in servizio può richiedere esclusivamente sedi nella provincia di residenza.

Ogni preferenza deve essere indicata con la denominazione per esteso (denominazione della Provincia oppure Distretto XX o denominazione del Comune) e con la sigla della relativa provincia.

Si ritiene importante precisare che l’indicazione della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusi.

Ai fini della nomina, risulta, quindi, inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambiti territoriali più ampi espressi in precedenza. Il sistema ignora le eventuali preferenze già “incluse” in altre informando gli interessati della circostanza nelle lettere che notificano l’avvenuta acquisizione dei dati presenti nella scheda.

Nello stesso modo vengono ignorate, ed ugualmente segnalate, le preferenze per località nelle quali non sono operanti istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, possibili sedi d’esame.

Per i grandi comuni che comprendono più distretti scolastici è possibile richiedere, prima dell’eventuale indicazione dell’intero comune, uno o più distretti in esso contenuti.

In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d’ufficio e nelle condizioni precisate al paragrafo 2.d.e della C.M. “Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2016/2017”.

Ai fini dell’eventuale nomina d’ufficio, è possibile indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

Per il personale collocato a riposo o non in servizio il trattamento parte sempre dal comune di residenza.

Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d’ufficio nell’ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, è possibile indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorità adottati per la nomina.

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