Esame maturità 2018, criteri e regole per l’attribuzione del credito scolastico

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Nella valutazione finale dei candidati che hanno sostenuto l’esame di Stato viene attribuito un voto finale in centesimi che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

Il credito scolastico viene attribuito, in sede di scrutinio finale,  agli studenti che frequentano il terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria II grado, sulla base delle tabelle allegate al DM n.99/2009.

Per la determinazione del credito scolastico risulta determinante, oltre che le valutazioni relative a ciascuna disciplina, la valutazione sul comportamento che rientra nel calcolo della media finale.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato DM n. 99/2009.

In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, devono utilizzare l’intera scala decimale di valutazione.

Nel caso della abbreviazione per merito del corso di studi, il credito scolastico, per l’anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998:

“[….]Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 2, comma 2, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella a), in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno; [….]”

Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell’ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B)

e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C.

Agli alunni che frequentano l’ultima classe, per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe

a valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, come chiarisce l’art.8 comma 6 dell’OM n.257/2017, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

Il punteggio complessivo relativo al credito scolastico, attribuito per gli ultimi tre anni di corso, non può superare il valore massimo di 25 punti.
In sede di scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il consiglio di classe può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, deve essere pubblicato all’albo dell’istituto

Per l’attribuzione del credito scolastico partecipa il consiglio di classe nella sua interezza, con le seguenti precisazioni:

1- I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione, nell’ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che ne ha tratto

2- I docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della banda di oscillazione. Questi docenti si esprimono sull’interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività

3- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta formativa.

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