Esame di Stato 2016/17: chi può non presentare domanda da commissario, quando scatta il divieto di nomina

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Con la C.M. n.2/2017 il MIUR ha fornito indicazioni relative alla formazione delle commissioni di esame in relazione ai criteri da seguire per la nomina dei componenti, presidente e commissari, e ai requisiti necessari per essere nominati.

In specifici paragrafi della circolare sono stati forniti precisi chiarimenti sulle categorie di personale scolastico che risultano avere l’obbligo di presentare domanda, sia come presidente che come commissario esterno, o possono scegliere se presentarla o meno, avendo la facoltà per farlo.

Utili chiarimenti in proposito sono stati forniti da OrizzonteScuola in diversi articoli pubblicati in home page.

Accanto al personale tenuto a presentare domanda o che sceglie di presentarla, riteniamo importante evidenziare quali categorie di personale scolastico non possono, invece, presentare la scheda di partecipazione all’esame di Stato, sia come presidente di commissione che come commissario esterno.

Come chiarisce la C.M. n.2/2017 nel paragrafo 2.d.a., le nomine sono subordinate all’inesistenza delle preclusioni e dei divieti stabiliti dall’articolo 4, comma 7 della legge n. 425/2007 e dagli articoli 13 e 15 del D.M. n.6/2007

La stessa circolare citata, nei paragrafi 2.c.b. punto 11 e 2.c.d., stabilisce che non possono presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato in qualità di presidente di commissione o di commissario esterno, i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico alunni con disabilità che partecipano all’esame di Stato in quanto, in sintonia con quanto prevede l’art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 323/1998, deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante gli esami .

Specifiche regole relative alle preclusioni per la presentazione della domanda e ai divieti di nomina, vengono indicate in un paragrafo della circolare citata, riservato alle disposizioni particolari sull’argomento.

La possibilità di presentare la domanda di partecipazione in qualità di presidente o commissario esterno è preclusa ai docenti che sono stati designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.

Opera la medesima preclusione per quei docenti di istituti statali che insegnano, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari nonché per il personale che si trova in una delle seguenti posizioni:

  • sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami;
  • sia collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti ex articolo 17, comma 5, C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio normativo 2006-2009);
  • sia utilizzato, in posizione di comando o comunque incaricato a tempo pieno, presso il MIUR o gli uffici periferici ovvero presso altri Enti;
  • sia impegnato, quale sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, sempreché quest’ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle commissioni di esame di Stato (Mod. ES-1);
  • si trovi in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come da ultimo modificato.

Non è consentita, inoltre, la presentazione della scheda di partecipazione al personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2017.

Oltre all’impedimento per presentare la domanda per il personale indicato, esiste, come chiarisce la stessa circolare ministeriale, il divieto di nomina, per gli aspiranti presidenti o commissari esterni, in specifiche commissioni e sedi di esame.

Nel paragrafo 2.d.b. si chiarisce, infatti, che gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere nominati, nelle commissioni d’esame operanti:

  • nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
  • in altre scuole del medesimo distretto scolastico;
  • in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso (anche paritarie, con riferimento ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari);
  • nella stessa scuola, statale o paritaria, ove abbiano prestato servizio, in commissione d’esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due anni precedenti l’anno in corso;
  • nelle commissioni di esame operanti al di fuori della provincia di residenza o di servizio.

Nello stesso modo, non si dà luogo alla nomina degli aspiranti presidenti, commissari esterni e interni, nei confronti del personale:

  • destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte nell’anno scolastico in corso o in quello precedente;
  • che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, in particolare riferimento al ruolo educativo-formativo e all’attività di servizio;
  • che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare;
  • che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

Infine, è preclusa la nomina al personale utilizzato, con motivato provvedimento formale del Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, quale presidente di commissione d’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

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