Docenti organico potenziato, hanno diritto di partecipare ai Consigli di Classe e valutare. Dubbi sul voto complessivo

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In base alla Legge 107 del 2015 il potenziamento dell’organico dell’autonomia è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituzione scolastica tra i seguenti (L107/2015 art.1 comma 7).

In base alla Legge 107 del 2015 il potenziamento dell’organico dell’autonomia è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituzione scolastica tra i seguenti (L107/2015 art.1 comma 7).

Si può trattare di attività curricolari od extra curricolari finalizzati a garantire il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti. Dunque si tratta di attività didattica. Nella scuola vi sono organi collegiali di una certa rilevanza, dalla quale, pare che siano esclusi i potenziatori e le potenziatrici. Mi riferisco al Consiglio di Classe, interclasse. Organi che includono la partecipazione dei docenti della scuola considerata e delle classi interessate. E' anche compito di questi organi interni di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Dunque si tratta di organi che affrontano questioni attinenti alla ordinaria vita scolastica, all'attività educativa generale e specifica, ed interessano tutti i docenti di riferimento ivi inclusi i potenziatori e le potenziatrici. Non esiste alcuna norma che ne preveda l'esclusione, e non potrebbe essere altrimenti. Certo, è vero che nella maggior parte dei casi si tratta di figure dedite al potenziamento, che può riguardare alcuni alunni di una classe e non tutta la classe e che non svolgono attività classica di didattica frontale, salvo nel caso delle supplenze, ma questo non significa che debbano o possano essere esclusi/e dal Consiglio di Classe od Interclasse di riferimento. La partecipazione alle riunioni è normata dall'ar art. 5 Dlsg 297/94 Art. 13 OM 215/91. Se hanno diritto a partecipare a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei i quali sono sentiti riguardo la formulazione delle proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali, non si comprende perché i potenziatori non possano partecipare.

I Consigli di Classe posso anche chiamare a partecipare alle proprie riunioni, sempre a titolo consultivo, appartenenti al personale assunto per le attività di prescuola e di interscuola, quando si tratti di problemi attinenti all'attività educativa in generale. Discorso più complesso quello in ordine alla valutazione periodica e finale degli alunni che come è noto riguardano questi organi. Nel caso degli scrutini finali il consiglio di classe deve operare come “collegio perfetto” ossia con la partecipazione di tutti i docenti, per la validità delle deliberazioni da assumere.

Dunque, anche in questo caso i docenti potenziatori e le potenziatrici hanno diritto di partecipare al consiglio di classe. Il problema, però si pone sulla questione del voto. Potrebbe soccorre in tal senso quanto accade in due casistiche particolari. Penso ad esempio alla figura del docente di sostegno che assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti. Ciò come confermato anche dall’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 ed artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 lì ove si afferma che “I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Oppure si potrebbe prendere come riferimento il caso del docente di approfondimento in materie letterarie. Visto che le attività di potenziamento rientrano nel PTOF e dunque possono essere curricolari, il docente del potenziamento in quanto curricolare oltre a fare parte del consiglio di classe potrà esprimere il proprio voto in caso di votazione circa l’ammissione o meno degli allievi alla classe successiva od all’esame di stato. Tale voto dovrà confluire nella votazione del docente della materia che si andrà a potenziare ben potendosi applicare in via analogica la nota ministeriale n. 685/2010 quando si dice che l'approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie. Certo, non è da escludere che si possa ricorrere ala caso del docente di cittadinanza e costituzione, per non legittimare il voto.

Ciò perchè questo tipo di insegnamento deve essere quello curricolare di classe di storia e geografia come chiarito dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09. E nel caso in cui il docente in questione adotti tale materia d'insegnamento in via autonoma, l'insegnamento a cui è stata affidata la detta materia non esprime alcuna valutazione autonoma. Certo non ci si deve dimenticare quanto normato dal  DPR 22 giugno 2009, n. 122: “la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni.

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e formazione".

Ed il MIUR con una circolare del 2010  numero 86 ha rilevato che "Cittadinanza e Costituzione influisce inoltre nella definizione del voto di comportamento  per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola così come durante esperienze formative fuori dell’ambiente scolastico". E lo stesso discorso non può che valere anche per le materie del così detto "potenziamento". Ciò anche perché  il DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 7 c. 1 afferma che “La valutazione del comportamento…si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.

Dunque se dubbi, a parere dello scrivente, non sussistono sul diritto e dovere del docente potenziatore e della docente potenziatrice di partecipare al Consiglio di Classe ed Interclasse, nonché in merito al diritto di esprimere la valutazione sul comportamento dello studente ivi interessato dal processo di "potenziamento", merita approfondimento, prendendo come riferimento la casistica ora succintamente indicata, la questione del diritto più complessivo alla valutazione sia essa intermedia che finale.  E sarebbe il caso di ottenere anche delle indicazioni chiare e certe da parte del…MIUR.

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