Docenti inidonei, il Ministero risponde ad una interrogazione della Siragusa

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red – L’On. Alessandra Siragusa ha presentato una interrogazione parlamentare sui docenti inidonei. Pubblichiamo il testo e la risposta del Sottosegretario Rossi D’Oria

red – L’On. Alessandra Siragusa ha presentato una interrogazione parlamentare sui docenti inidonei. Pubblichiamo il testo e la risposta del Sottosegretario Rossi D’Oria

Interrogazione a risposta in Commissione 5-05502
presentata da
ALESSANDRA SIRAGUSA
mercoledì 12 ottobre 2011, seduta n.533

SIRAGUSA, DE PASQUALE e COSCIA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:

il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – ha ridefinito le modalità del collocamento fuori ruolo del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all’espletamento dalla funzione docente, ma idoneo ad altre mansioni;

l’articolo 19 ai commi 12, 13, 14 e 15 stabilisce di fatto l’inquadramento coatto del personale docente dichiarati dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, nei ruoli del personale ATA;

si tratta di docenti che hanno scelto di continuare a lavorare nella scuola, con mansioni diverse, pur in presenza di riconosciute condizioni di inidoneità all’insegnamento e che svolgono mansioni di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali il servizio di biblioteca e documentazione, organizzazione di laboratori, supporti didattici ed educativi;

i docenti utilizzati in altri compiti – specialmente nelle biblioteche – hanno partecipato a corsi di formazione e aggiornamento, master, progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa e sono in gran parte portatori di specifiche competenze;

tale misura sembra essere funzionale solo ad attuare ulteriori tagli di posti ATA, personale per lo più precario, e costituisce, se attuato, un inaccettabile demansionamento di docenti la cui professionalità è fondamentale per il funzionamento non solo delle biblioteche ma anche delle segreterie scolastiche, sulle quali già gravano pesanti tagli agli organici;

anche sulla base della nota protocollo AOODGPER6626, del dipartimento per l’istruzione, direzione generale per il personale scolastico – ufficio V – del 10 agosto 2011, si è di fatto stabilito che: il passaggio al ruolo ATA non prevede la scelta della sede; l’assegnazione di sede definitiva è attribuita solo a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013; al personale che transita nei ruoli ATA viene mantenuto il livello stipendiale mediante assegno riassorbibile che non aumenta fino all’equiparazione con il personale ATA e, per la parte dell’assegno, non è pensionabile; nel ruolo di personale ATA si sarà considerati sani, ovvero idonei alla funzione, e pertanto la normativa riguardante l’idoneità sarà diversa: eventuali richieste di inidoneità ATA dispenseranno soltanto da alcune mansioni; il passaggio al ruolo ATA è irreversibile, ovvero per tali docenti non vi è più la possibilità di reintegro in cattedra in caso di miglioramento dello stato di salute; il passaggio ad altra amministrazione è obbligatorio ma deve essere emanato un decreto per la sua attuazione; fino a quando non vi è il decreto per il nuovo inquadramento si resta docenti fuori ruolo;

non è chiaro tuttavia: quali saranno i criteri (punteggi, precedenze, e altro) per l’assegnazione provvisoria della sede, né quelli per l’assegnazione definitiva; i posti accantonati sarebbero un terzo dei presunti aventi diritto, per cui occorre capire cosa faranno i rimanenti due terzi; bisognerà assegnare i posti rimasti liberi al personale ATA, non è chiaro inoltre come verranno determinate pensioni e liquidazione, come avverrà la formazione in servizio per chi non ha le competenze amministrative necessarie, quanto durerà e come verrà pagata; cosa succederà nel caso in cui un docente passato al ruolo di ATA non fosse più nelle condizioni di svolgere tutte le mansioni attribuite né se si potrà usufruire della mobilità intercompartimentale; coloro che usufruiscono della legge 104 per sé o per un familiare sono inamovibili pertanto occorre definire come tale situazione si concili con l’assegnazione ad una diversa sede nel ruolo ATA o con la mobilità intercompartimentale che dovrebbe essere regolata da apposito decreto di prossima emanazione;

all’interrogante risulta che solo pochissimi docenti in Italia abbiano fatto domanda di passaggio al ruolo ATA;

a Palermo, ad esempio, risulta che tali domande siano solo 20 contro i 52 posti accantonati per il primo anno;

molti docenti inidonei, in attesa dei decreti, si stanno muovendo per chiedere la dispensa, per anticipare il pensionamento e per provare a rientrare nel ruolo docente;

secondo l’interrogante si potrebbero utilizzare i docenti di cui sopra, che già lavorano con competenze utili per il funzionamento delle biblioteche scolastiche, prevedendo quanto si fa in altri uffici e cioè che, sulla base del numero di alunni, dell’entità del patrimonio, dei bisogni dell’offerta formativa e altro, il personale utilizzato, con le competenze acquisite nel tempo, con autoformazione ed esperienza, faccia parte di un contingente che, a richiesta delle scuole, possa svolgere il servizio di responsabile della biblioteca e sia disponibile a formarsi in tal senso;

inoltre, dal momento che un buon numero di personale inidoneo presenta problemi di salute, nei casi più gravi, questi potrebbero essere affiancati, secondo dei criteri che rispettino e privilegino il loro stato e le potenzialità lavorative che ne derivano, l’esperienza maturata e le competenze acquisite;

in molte biblioteche scolastiche c’è un patrimonio pari o superiore a quello di qualche biblioteca pubblica che in alcuni casi rischia di andare perduto per incuria o perché non esiste l’insegnante documentalista -:

se alla luce di quanto illustrato in premessa non ritenga di dover assumere iniziative normative dirette a ripensare a quanto stabilito con il decreto-legge n. 98 del 2011, e definire un ruolo specifico nell’amministrazione per i docenti inidonei;

se non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo che, a richiesta delle scuole, possa svolgere il servizio di responsabile della biblioteca, garantendo continuità e competenza ad un lavoro che, ad oggi, è spesso affidato alla libera iniziativa e a competenze personali non sempre condivise e condivisibili;

se non ritenga altresì di dover chiarire i tanti interrogativi di cui in premessa circa l’inquadramento dei docenti inidonei nei ruoli del personale ATA.

Risponde il sottosegretario Marco ROSSI DORIA


L’onorevole interrogante chiede una serie di chiarimenti sul particolare inquadramento dei docenti dichiarati permanentemente inidonei all’espletamento delle funzioni nei ruoli del personale ATA, ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011), e se il Ministero non ritenga possibile istituire un contingente di docenti fuori ruolo da destinare, a richiesta delle scuole, al servizio di responsabile di biblioteca.

Riguardo al primo punto si osserva che l’inquadramento dei soggetti in esame nei profili professionali del personale ATA rappresenta una facoltà loro attribuita in alternativa alla mobilità intercompartimentale prevista dalla medesima legge.

Non appare condivisibile l’affermazione che il citato articolo 19 sarebbe funzionale soltanto a decurtare l’organico ATA, in quanto una quota considerevole del personale docente inidoneo è ormai da anni utilizzato nei compiti amministrativi delle segreterie scolastiche.
Quanto alle modalità di applicazione della citata normativa, con la nota ministeriale n. 6626 del 10 agosto 2011 e con il successivo decreto ministeriale n. 79 del 12 settembre 2011, sono state diramate le prime indicazioni operative.

A tale proposito si osserva che la scelta della sede è stata disciplinata secondo la normativa vigente per tutto il personale della scuola; in tale contesto si inseriscono l’assegnazione della sede provvisoria e, poi, di quella definitiva, secondo le regole generali della mobilità di tutto il personale.
Per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, la relativa definizione è rigidamente contemplata dalla richiamata legge; l’amministrazione assumerà pertanto i provvedimenti consequenziali in sintonia con le citate disposizioni.

Si precisa poi che il passaggio al ruolo ATA non è irreversibile, in quanto all’articolo 5 del citato decreto ministeriale n. 79 è previsto che il docente inquadrato nei profili ATA possa optare per la mobilità intercompartimentale.

Per quel che concerne i posti accantonati, da assegnare al personale in argomento, i contingenti risultano sufficienti ad assorbire le richieste pervenute. In merito poi all’eventuale ulteriore inidoneità (inidoneità permanente assoluta) del docente inquadrato nel profilo ATA, trova applicazione la disciplina definita con il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. I titolari in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge n. 104 del 1992 saranno tutelati nell’esercizio di tali prerogative, ferma restando, nei loro confronti, l’applicazione del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011.

Riguardo all’auspicata istituzione di un contingente di docenti fuori ruolo disponibile a svolgere il servizio di responsabile della biblioteca, non si ritiene possibile al momento realizzare questa iniziativa in quanto, come previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011, i provvedimenti di diversa allocazione del personale in argomento rientrano tra quelli finalizzati al razionale utilizzo delle risorse umane e professionali a carico del bilancio dello Stato.

Anche eventuali altre iniziative normative dirette a ripensare le scelte effettuate dal decreto-legge n. 98 del 2011 potranno essere assunte, ad avviso di questo Dicastero, soltanto dopo il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per i quali l’intero Paese è oggi impegnato.

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