Discriminato bambino autistico scuola infanzia Milano, sentenza e condanne

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Il Tribunale di Milano con la Sentenza del 4 luglio 2017 affronta un caso molto delicato affermando dei principi di diritto significativi.

Mettere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67/2006 e giustifica il ristoro dei conseguenti danni non patrimoniali per violazione dei principi fondamentali di pari dignità sociale e di eguaglianza sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., e per violazione del diritto del disabile all’educazione di cui all’art. 38, comma 3, Cost.

Questo è quanto affermano i giudici nella vicenda che ha visto un Comune essere condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito da un bambino affetto da disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, discriminato per avere la scuola comunale dell’infanzia ove era iscritto riconosciuto in suo favore un numero di ore di assistenza educativa inferiore a quello necessario, ed omesso di convocare, a tal fine, l’apposito Gruppo di lavoro operativo handicap (GLOH) e di adottare il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI), previsti dalle normative vigenti…

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