Diplomati maturità magistrale: salvaguardia della possibilità di insegnare nelle scuole paritarie

Di Lalla
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red – In una ‘interrogazione parlamentare l’On. Ciccanti mette in evidenza che le modifiche al decreto sui percorsi di abilitazione, in via di definizione, non solo intendono privare definitivamente il diploma di maturità magistrale del valore di abilitazione all’insegnamento, ma, a differenza di quanto avvenuto finora, negheranno anche il diritto ai possessori di tale titolo di insegnare nelle scuole paritarie.

red – In una ‘interrogazione parlamentare l’On. Ciccanti mette in evidenza che le modifiche al decreto sui percorsi di abilitazione, in via di definizione, non solo intendono privare definitivamente il diploma di maturità magistrale del valore di abilitazione all’insegnamento, ma, a differenza di quanto avvenuto finora, negheranno anche il diritto ai possessori di tale titolo di insegnare nelle scuole paritarie.

Il ragionamento esposto dall’On. Ciccanti

"il decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare, l’articolo 15, comma 16, riguardante l’istituzione di «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’"abilitazione" per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma di maturità magistrale, mette a rischio l’esistenza stessa delle scuole primarie paritarie;

con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all’accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;

le modifiche introdotte con la proposta di modifica allo studio del CNPI vanno, ora, invece, in opposta direzione;

in esse, infatti, all’articolo 27-bis si afferma che «I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 267»;

non solo il Ministero intende privare definitivamente il diploma di maturità magistrale del valore di abilitazione all’insegnamento, ma, a differenza di quanto avvenuto finora, negherà anche il diritto ai possessori di tale titolo di insegnare nelle scuole paritarie;

inoltre, mai prima d’ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all’insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all’insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l’arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all’acquisizione della cosiddetta «idoneità» all’inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;

in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l’insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l’abilitazione è conferita dal diploma stesso"

La risposta del Governo

"Al riguardo si ricorda che le scuole paritarie, in quanto istituzioni legittimate a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati dalle scuole statali, sono tenute ad assumere personale insegnante in possesso della medesima qualificazione propria degli insegnanti aventi titolo all’assunzione nelle scuole statali.

Giova in tal senso riportare il dettato dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 secondo il quale «Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6». Il successivo comma 4 prevede che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che sono in possesso, tra gli altri requisiti ivi elencati, di «personale docente fornito del titolo di abilitazione» (lettera g)). Il comma 6 prevede che «Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità».

Tali principi sono stati ribaditi dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 250 del 2005 che ha previsto uno specifico procedimento per il riconoscimento della parità e specifici controlli volti ad assicurare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 (Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27») che, all’articolo 1, comma 6, lettera g), prevede che «con l’istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell’anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare (…) l’impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito».

Alla luce delle predette disposizioni emerge come l’attività di docente nella scuola paritaria è regolamentata in modo del tutto analogo a quanto avviene per le scuole statali.

Tanto premesso, le modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010 che sono al momento in corso di definizione saranno attentamente valutate alla luce della descritta normativa con salvaguardia dei diritti acquisiti dai docenti interessati"

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