Concorso 2018 per chi ha tre anni di servizio: ci rientro? Come vengono calcolati?

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Nella giornata di ieri abbiamo illustrato la procedura concorsuale riservata ai docenti con almeno 3 anni di servizio, così come delineata nella frase transitoria prevista dal decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015.

Docenti non abilitati con 3 anni di servizio, quali le tappe per entrare in ruolo

Illustriamo in questa scheda come devono essere calcolati i tre anni di servizio.

Secondo quanto leggiamo nel decreto, i 3 anni di servizio sono pari a quelli indicati dall’articolo 489 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.

L’articolo 489 – comma 1 –  così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.

L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489:

“Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.”

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.

In conclusione, i docenti non abilitati, per calcolare il servizio prestato e verificare se rientrano nelle misure previste dal decreto, devono accertarsi di aver svolto, negli ultimi otto anni, 3 anni di servizio anche non continuativi. Nei tre anni scolastici considerati devono aver prestato, per ciascun anno, 180 giorni di servizio (anche non continuativo) oppure un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio.

Sottolineiamo che non è possibile sommare servizi appartenenti ad anni scolastici differenti, per cui i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Ricordiamo, infine, come già riferito nel summenzionato articolo, che il requisito dei 3 anni di servizio anche non continuativo deve essere posseduto entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e deve essere stato maturato negli otto anni precedenti. Il decreto non fa distinzione tra servizio nelle scuole statali e paritarie e, essendo le paritarie parte integrante del sistema nazionale di istruzione, tutto fa supporre che sia valido anche il servizio svolto presso tali scuole.

La partecipazione alla procedura concorsuale è consentita in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno, fermo restando il requisito complessivo dei tre anni.

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