Comitati di valutazione e dichiarazione di incompatibilità: gli errori delle precettazioni

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I comitati di valutazione sono presieduti dai dirigenti scolastici e composto da 3 docenti e da 2 rappresentanti dei genitori (o da 1 dei genitori e 1 degli studenti per la scuola secondaria) a cui si aggiunge un componente esterno all’istituzione che deve essere individuato tra docenti, dirigenti e dirigenti tecnici.

I comitati di valutazione sono presieduti dai dirigenti scolastici e composto da 3 docenti e da 2 rappresentanti dei genitori (o da 1 dei genitori e 1 degli studenti per la scuola secondaria) a cui si aggiunge un componente esterno all’istituzione che deve essere individuato tra docenti, dirigenti e dirigenti tecnici.

Cosa fanno gli URS?

Il Miur ha chiesto agli Uffici Scolastici di preferire, per quest’ultima figura, la nomina dei dirigenti scolastici, quindi quelli tecnici ed infine i docenti. Per gli USR la preferenza del MIUR è diventato un obbligo e sta nominando  quasi esclusivamente dirigenti scolastici. In molti casi, però, i dirigenti scolastici, pur non avendone fatto richiesta, stanno ricevendo una sorta di “lettera di precetto” che li nomina membri esterni dei comitati di valutazione.

Gli Usr, visto che molti dirigenti non hanno accettato l’incarico, non hanno esitato ad assegnare ai dirigenti scoalstici che hanno accettato più di una scuola non prendendo minimamente in considerazione la possibilità di nominare docenti come membri esterni dei comitati di valutazione.

Si ricorda, inoltre che l’incarico non è retributio e prevede un carico di lavoro non ancora quantificabile oltre a competneze specifiche.

Nella missiva di precetto è richiesta, ai dirigenti, inoltre,  la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità rispetto alla sede assegnata ai sensi del comma 81 della legge 107.

L’anp, però, cerca di mettere in luce tutti gli errori della procedura in questione a partire dalle missive che accompagnano la lettera di precetto a dirigenti che non hanno fatto minimamente richiesta di tale incarico in cui è presente la rituale formula “acquisita la disponibilita dell’interessato”.

Gli Usr, secondo l’Anp, stanno applicando acriticamente una nota firmata dal Capo Dipartimento per l’Istruzione dello scorso novembre, una nota errata per diversi motivi:

  • Il comma 81, però, si riferisce alla chiamata dei docenti dagli ambiti territoriali e non alla nomina nel comitato di commissione di valutazione presso altra scuola, tale norma, in questo caso, è priva di rilevanza giuridica.
  • Inoltre, riguardo l’incompatibilità, per quel che riguarda l’attribuzione dei bonus ai docenti, il comitato di valutazione fissa soltanto dei criteri sulla cui base sarà poi il dirigente dell’istituto a scegliere i docenti cui attribuire il bonus. Il membro esterno, quindi, non ha potere decisionale al riguardo e non può, quindi, trovarsi in condizione di incompatibilità.
  • Se, però, per assurdo si ritenesse che tale conflitto di interessi potesse susssistere dovrebbe sussistere per tutti i componenti del comitato e non solo per il dirigente esterno. Ma la dichiarazione di incompatibilità è richiesta soltanto al dirigente esterno.

L’anp fa notare che se a suo tempo nessuno ha contestato la nota sbagliata questa non è una ragione per persiste nell’errore del suo utilizzo.

 

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