“Chiarimenti sulle abilitazioni estere” I candidati devono tutelarsi e saper riconoscere i percorsi falsi a buon mercato.

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Da anni ormai gli aspiranti docenti sono bombardati da notizie relative alla possibilità di potersi abilitare mettendo fine all’agonia dell’attesa dell’uscita dei TFA.

OS.it consiglia SIFE – Fin’ora sembra lamentino il fatto che non siano forniti gli strumenti per riconoscere una truffa da una abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero regolarmente.. Ma è proprio così o siamo attirati sempre da ciò che apparentemente è piú semplice e meno costoso?!

In che modo il Ministero ci mette in guardia?

Partiamo dalla normativa:
Il riconoscimento delle qualifiche professionali, com’è noto, è disciplinato dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della Direttiva 2005/36/CE.

Il citato decreto legislativo disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. m) del citato D.lgs. n. 206/2007, per “Stato membro d’origine” si intende lo Stato membro in cui il cittadino dell’Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali.

Diamo un’occhiata alla nota Ministeriale del 2014
Dalla lettura della sopracitata nota il Ministero chiaramente indica che il tirocinio  così come gli esami vengano svolti nello Stato dove è ubicata l’ Università e NON in Italia poiché il master è volto ad acquisire il titolo in tale Stato e solo successivamente in Italia.
È importante chiarire che non vi è automatismo nei riconoscimenti della professione di docente, ma è prevista la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Bisogna preoccuparsi poi di accertarsi non che l’università sia pubblica o privata, ma che tale Ateneo sia inserito negli elenchi degli appositi enti atti a riconoscere la validità dell’erogazione del master in questione, cosi come regolare deve essere il centro dove si effettua il tirocinio, per regolare si intende non solo che sia una scuola autorizzata ma che abbia le convenzioni necessarie per poter accogliere i tirocinanti in corso di abilitazione.

Diamo un altro sguardo al sito del Ministero e ci imbattiamo in un’altra nota

In suddetta nota il Ministero chiarisce nuovamente la questione del tirocinio in loco e asserisce “ I dati circolati sulle abilitazioni in Romania, è priva di fondamento la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in quel Paese. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul nostro sito istituzionale”.

Con qualche click sulla pagina ufficiale del Ministero riusciamo a visionare tutti i decreti di riconoscimento e ci sembra di capire che è dunque la Spagna ad avere il maggior numero di riconoscimenti, dove ci sono varie società come Sife Formazione che lavorano da anni in percorsi abilitanti e non solo sull’insegnamento sia in Italia che in Spagna, le quali si impegnano a dare le info più adeguate e rispettare le normative corrispondenti.

Altro punto molto richiesto dagli interessati è se le agenzie corrispondenti o le università estere siano o meno accreditate dal Miur.
Il Miur in quanto ministero italiano accredita solo istituzioni educative italiane e non può fare convenzioni nè accreditare centri stranieri.
I centri stranieri devono essere in regola con le normative del paese corrispondente ed il Miur valuta la regolarità dei percorsi e la congruetà con i percorsi accademici italiani.
Tra i vari percorsi accademici esteri è proprio la Spagna ad avere l’ordinamento giuridico educativo e accademico più simile al nostro italiano, nel caso di piccole differenze di percorso il Miur può decidere anche di riconoscere l’abilitazione ma solo dopo aver svolto misure compensative.
Come stabilito dalla legge l’eventuale misura compensativa è scelta dallo studente tra esame attitudinale o tirocinio.

– La prova attitudinale si articola in una prova scritta/pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie stabilite dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

Consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali del richiedente effettuato allo scopo di valutarne l’idoneità ad esercitare la professione di docente. Le materie su cui svolgere l’esame sono scelte in relazione al confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente.

– Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia della professione regolamentata corrispondente a quella in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento. Gli obblighi, i diritti e i benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa nazionale vigente, conformemente al diritto comunitario applicabile.

In conclusione gli approfondimenti e le note ministeriali del Miur chiariscono vari punti fondamentali, il primo dei quali è il concetto di “riconoscimento automatico”:
Non esiste automatismo nel riconoscimento del titolo e questo spiega il perchè gli interessati si affidino a società e consulenti professionisti, considerato il fatto che l’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi.
Questo deve essere considerato come garanzia per tutti gli insegnanti in Italia che non dovranno sentirsi scavalcati da abilitati irregolari e per tutti coloro che conseguono le abilitazioni all’estero con regolarità e senza raggiri.

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