Cattedra interne trasformate in orario esterna con completamento scomodo: il docente non può chiedere utilizzazione

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I requisiti necessari per presentare domanda di utilizzazione, come abbiamo evidenziato nel nostro articolo, sono indicati  nell’art.2 del CCNI 2017/18.

Fra i diversi requisiti, distinti dalla lettera a) alla lettera m), non compare, però, quello relativo alla trasformazione della cattedra di titolarità da cattedra interna a cattedra orario esterna.

Riteniamo utile sottolinearlo, in quanto sono  numerose le richieste di chiarimento in tal senso che arrivano alla nostra redazione.
La mia cattedra in organico è diventata una cattedra orario con completamento esterno molto scomodo. Questa penalizzazione mi  consente di chiedere utilizzazione?

La risposta è, quindi, negativa,  poiché tale penalizzazione non è un requisito, tra quelli indicati nel contratto, per chiedere utilizzazione.
La costituzione di una cattedra orario esterna viene effettuata dall’Ufficio Scolastico Provinciale per le scuole nel cui organico la contrazione oraria riduce una cattedra interna ad uno spezzone orario che singolarmente non consentirebbe di salvaguardare la titolarità del docente.

L’accorpamento dello spezzone orario con un altro disponibile in un’altra scuola consente la costituzione di una cattedra con completamento esterno che permette di evitare esuberi nella scuola.

Il docente interessato dalla trasformazione della sua cattedra  interna in una COE non viene, quindi, dichiarato soprannumerario e dovrà completare il suo orario di cattedra nella scuola stabilita dall’USP, che rappresenta la sede di completamento della cattedra, mentre la sede di titolarità rimane invariata.

Il docente in questione, quindi, non essendo soprannumerario, non avendo il requisito dell’insegnante trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che si trova ancora nell’ottennio e che ha chiesto ogni anno il rientro nella scuola di ex-titolarità, potrà chiedere utilizzazione solo se appartiene a classe di concorso o posto in esubero provinciale, ma sicuramente non per la composizione della sua cattedra che, per il prossimo anno scolastico, sarà una COE.

Si chiarisce che se nella scuola di titolarità si dovesse liberare, per la disciplina interessata, una cattedra o uno spezzone orario in organico di fatto che consentirebbe il completamento interno della cattedra orario esterna, , il docente su COE potrà essere assorbito nella scuola di titolarità lavorando su cattedra interna, senza dover completare in altra scuola. Come chiarisce l’art.11 comma 3 del CCNI sulla Mobilità 2017/18, questa  operazione potrà avvenire a condizione che la cattedra, prevista nell’organico, sia priva di titolare. Non saranno necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Nel caso, invece, di conferma della COE con un completamento esterno scomodo per il docente, se la contrattazione integrativa regionale lo prevederà, e questo potrà essere a discrezione di ogni singola regione, il docente potrà presentare domanda di miglioramento cattedra.

Con il miglioramento cattedra si chiede la modifica della scuola di completamento della COE, alle condizioni previste in fase di contrattazione, sostituendola con un’altra sede più comoda dove risulta una disponibilità di spezzone orario, modifica che riguarderà esclusivamente la scuola di completamento, senza apportare alcun cambiamento alla scuola di titolarità.

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