Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: quali posti saranno disponibili

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La contrattazione decentrata regionale riveste un ruolo importante per la definizione di tutti gli elementi che concorrono alla delineazione del quadro complessivo delle disponibilità di posti assegnabili nelle operazioni di mobilità annuale.

Ruolo importante che riguarda solo le utilizzazioni, come chiarisce in modo esplicito l’art.3 comma 1 del CCNI 2017/18, dove si sottolinea che “la contrattazione decentrata regionale riguarda esclusivamente le utilizzazioni; le assegnazioni provvisorie sono regolate unicamente dal CCNI”.

L’unico aspetto nel quale la contrattazione decentrata regionale può influire sulle assegnazioni provvisorie, riguarda la regolamentazione , come prevede l’art.7 comma 12 del CCNI, delle modalità per attuare lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

I criteri per la determinazione delle disponibilità sono, quindi, condizionati dagli accordi che saranno stipulati a livello regionale con le organizzazioni sindacali, in sede di contrattazione decentrata regionale.

Si tratta di criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità, distinte tra i posti dell’organico dell’autonomia e i posti dell’adeguamento del medesimo alla situazione di fatto.

In questo quadro delle disponibilità, oltre ai posti di insegnamento disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti in deroga, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n.80/2010, con la quale vengono ripristinate le deroghe per il sostegno, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno scolastico previsti dalla normativa vigente, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale, che determinano disponibilità.

In relazione ai posti di sostegno della scuola secondaria II grado, il quadro delle disponibilità è distinto per aree disciplinari ai fini delle successive operazioni di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Tra le disponibilità sono compresi anche i posti vacanti o disponibili nell’organico, derivanti dall’attuazione di iniziative progettuali, in sintonia con quanto prevede l’art.1 comma 65 della legge 107/2015, posti che possono essere attribuiti solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale.

Rientrano, inoltre, nelle disponibilità, anche gli spezzoni orario residui presenti negli organici della scuola secondaria di I e di II grado, che possono essere abbinati con ore disponibili sia nella stessa scuola che in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello previsto contrattualmente.

Nelle operazioni di utilizzazione, come chiarisce l’art.3 comma 3, è necessario perseguire la realizzazione degli obiettivi formativi e curricolari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, valorizzando le risorse e le competenze professionali, assicurando la continuità didattica e la funzionalità ed efficacia del servizio scolastico, tenendo conto, comunque, delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Nel caso in cui il numero di docenti da utilizzare risultasse inferiore rispetto alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggiore onere finanziario.

In presenza di particolari situazioni locali che determinano precise esigenze, compresi gli eventi sismici relativi alle regioni Abruzzo, Marche e Umbria e alle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, Rieti, qualora ne ricorrano ancora i presupposti, la contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre a quelli previsti nel CCNI (art.5), dei quali parleremo in uno specifico articolo, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio, nonché favorire le iniziative finalizzate all’istruzione degli adulti.

Prima di avviare le operazioni di utilizzazione dovrà essere predisposto per ogni provincia, in accordo con le organizzazioni sindacali, come stabilisce l’art.3 comma 6 del CCNI, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, compresi quelli riguardanti l’insegnamento della religione cattolica

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2017/18: le guide, i chiarimenti, la consulenza

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