Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: quali conseguenze penali se dichiaro il falso

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La compilazione dei modelli di domanda per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie deve essere effettuata sul portale del MIUR Istanze online.

Oppure, per alcune categorie di docenti o per alcune specifiche richieste indirizzate ad altro grado di istruzione, deve essere fatta in forma cartacea utilizzando i modelli messi a disposizione dal ministero, come abbiamo evidenziato nel nostro articolo

http://www.orizzontescuola.it/assegnazioni-provvisorie-utilizzazioni-quali-casi-prevista-la-domanda-cartacea/

In fase di compilazione il docente deve prestare attenzione per evitare errori che potrebbero essere per lui penalizzanti e per non effettuare dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Nei modelli cartacei disponibili nel sito ministeriale risulta inserita un’avvertenza molto importante che è giusto tenere in dovuta considerazione.

Si sottolinea, infatti che la compilazione dei diversi moduli di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

In particolare viene segnalato che i dati riportati dal docente che compila la domanda, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 dove si indica nel dettaglio quali sono gli stati, le qualità personali e i fatti che possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

In riferimento alle domande di mobilità annuale, considerando i dati di interesse che vengono inseriti dai docenti, quelli che rientrano nella casistica dell’art.46 sono i seguenti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica.

Risulta inoltre importante evidenziare quanto ulteriormente indicato nelle avvertenze dei moduli-domanda in relazione alla validità delle disposizioni previste nell’art.76 del citato D.P.R. n. 445/2000, che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per I’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Nel dettaglio si riporta il menzionato art.76 con le norme penali distinte nei commi 1-2-3 e 4:

Articolo 76

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’ articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Un altro importante chiarimento presente nelle avvertenze che il MIUR ha esplicitato nei moduli-domanda riguarda la firma che non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.39 dello stesso D.P.R.:

Articolo 39

Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

Si chiarisce che per i modelli compilati su istanze online la sottoscrizione delle domande è sostituita dal codice personale che il sistema chiede di digitare per convalidare quanto dichiarato in fase di compilazione.

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