Assegnazioni provvisorie, guida alla compilazione della sezione C sulle precedenze

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Pubblichiamo parte del vademecum pubblicato dalla nostra redazione lo scorso lunedì e realizzato in collaborazione con la UIL scuola relativamente alla compilazione della sezione C

PRECEDENZA PREVISTA PER NON VEDENTI
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA A) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 5 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N.6 (docenti scuola primaria e I grado)

CASELLA N.7 (docenti scuola II grado)

PRECEDENZA PREVISTA PER GLI EMODIALIZZATI

(ART. 8 COMMA 1 PUNTO I LETTERA B) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 5a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N.6a (docenti scuola primaria) CASELLA N.7 (docenti scuola I grado) – CASELLA N.8 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tali precedenze?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Non ci sono vincoli in riferimento alla provincia o al comune di residenza o di titolarità o particolari indicazioni su come devono essere indicate le sedi. Il personale che rientra in queste categorie ha quindi precedenza assoluta.

PERSONALE DOCENTE CON DISABILITÀ DI CUI ALL’ART. 21 DELLA LEGGE N. 104/92
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA D) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2016/2017)

CASELLA N. 6 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 7 ( docenti scuola primaria) CASELLA N. 8 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 9 ( docenti scuola II grado)

Si tratta del personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “a” annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • Deve risultare, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità (non necessariamente grave) e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e

  1. Guida alla compilazione della domanda| Assegnazione provvisoria e Utilizzazione a.s. 2017/2018 terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648.

Nota bene: per la disabilità non è necessario l’handicap grave, basta avere riconosciuto l’art. 3 comma 1 della legge 104/92 purché congiunto ad un grado di invalidità superiore ai due terzi.

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.

PERSONALE DOCENTE CHE HA BISOGNO PER GRAVI PATOLOGIE DI PARTICOLARI CURE A CARATTERE CONTINUATIVO.
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA E) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 7 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N.8 ( docenti scuola primaria) CASELLA N. 9 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 10 ( docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Inserire il comune in cui si necessita delle cure;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • È valida la certificazione nella quale sia espressamente indicata la grave patologia e l’assiduità della terapia e l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa ricondotta ovviamente alla grave patologia.

  • Le suddette certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una istituzione scolastica nel comune in cui esista un centro di cura specializzato.

INSEGNANTE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PREVISTE DAL COMMA 6 DELL’ART. 33 DELLA LEGGE N. 104/92
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO III LETTERA F) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

  1. Guida alla compilazione della domanda| Assegnazione provvisoria e Utilizzazione a.s. 2017/2018

CASELLA N. 8 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 9 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 10 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 11 (docenti scuola II grado)

Si tratta dei docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di handicap personale con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • È valida esclusivamente la certificazione che attesti la situazione di gravità della disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92).

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Detto personale può usufruire di tale precedenza solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di residenza.

GENITORE CHE ASSISTE IL FIGLIO (IN ASSENZA DEI GENITORI O SE ENTRAMBI SONO TOTALMENTE INABILI ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA CONVIVENTE) O CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA G) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 9a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10a (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12a (docenti scuola II grado)

GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO CON HANDICAP GRAVE (O SINDROME DI DOWN).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alle domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  1. Guida alla compilazione della domanda| Assegnazione provvisoria e Utilizzazione a.s. 2017/2018
  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.

  • La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Non è richiesta la convivenza con il disabile e/o la dichiarazione del coniuge che dichiari di non potersi occupare del disabile.
  • Non è prevista la condizione di esclusività.
  • La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
  • Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota bene:

  • La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni..
  • Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

CHI ESERCITA LA LEGALE TUTELA.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio.

ASSISTENZA AL FRATELLO/SORELLA DISABILE.

Ha la stesse caratteristiche e vincoli dell’assistenza al figlio, con queste ulteriori precisazioni:

Le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire della precedenza solo in caso di:

  • scomparsa di entrambi i genitori o se entrambi siano totalmente inabili e incapaci di provvedere all’assistenza del figlio handicappato.
  • convivenza con il disabile.

Pertanto, il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.

  1. Guida alla compilazione della domanda| Assegnazione provvisoria e Utilizzazione a.s. 2017/2018

CONIUGE O PARTE DELL’UNIONE CIVILE DI SOGGETTO CON DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ.
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA H) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 9b (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 10b (docenti scuola primaria) CASELLA N. 11b (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 12b (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.

  • La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Bisogna comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota bene:

  • La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze di altri comuni.
  • Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO CHE PRESTA ASSISTENZA AL GENITORE
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA I) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 10 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 11 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 12 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 13 (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.

Ci sono particolari vincoli?

  • La condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

  • La condizione di esclusività dell’assistenza deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni.

  • La suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia l’unico che convive con il soggetto con disabilità.

Nota bene:

  • La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.
  • Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

LAVORATRICI MADRI E DEI LAVORATORI PADRI ANCHE ADOTTIVI O AFFIDATARI CON PROLE DI ETÀ NON SUPERIORE AI 6 ANNI.
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA L) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 11a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 12a (docenti scuola primaria)

CASELLA N. 13a (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 14a (docenti scuola II grado)

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza ovvero i dati anagrafici del figlio.

Ci sono particolari vincoli?

  • Sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017.
  • La precedenza spetta ad entrambi i genitori.
  • Se si tratta di figli in adozione o in affido, i 6 anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia e non all’età anagrafica.

UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO.
(ALL’ART. 8 COMMA 1 PUNTO IV LETTERA N) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 12 (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 13 (docenti scuola primaria) CASELLA N. 14 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 15 ( docenti scuola II grado)

Si tratta della precedenza per unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o di affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

Chi sono i parenti o affini entro il secondo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

  • nonno o nonna;
  • nipote (figlio del figlio o della figlia);
  • suocero o suocera del titolare;
  • figlio o figlia del coniuge;nonno o nonna del coniuge;
  • nipote (figlio del figlio del coniuge);
  • cognata.

Chi sono i parnti o affini entro il terzo grado?

È possibile fruire della precedenza per assistenza al:

  • bisnonno o bisnonna;
  • pronipote (figlia o figlio del nipote);
  • nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella);
  • zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
  • bisnonno o bisnonna del coniuge;
  • pronipote (figlio del nipote del coniuge);
  • nipote (figlio del cognato o della cognata);
  • zio o zia del coniuge.

Nota Bene: Per i parenti o affini entro il TERZO GRADO è possibile riconoscere la precedenza al docente che assiste il disabile SOLO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore).

Tali circostanze vanno ovviamente autocertificate (età, decesso o mancanza) oppure documentate (patologie invalidanti).

Cosa bisogna fare per fruire di tale precedenza?

  • Contrassegnare l’apposita casella del modulo domanda;
  • Allegare alla domanda in modalità online o presentare le documentazioni che attestino le situazioni che danno diritto alla precedenza e produrle contestualmente alla domande di utilizzazione e comunque non oltre la data di presentazione delle domande.

  • Le certificazioni mediche non possono essere sostituite da autocertificazione.

Quali certificazioni sono valide?

  • Nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104/92.
  • La certificazione attestante la gravità della disabilità può essere “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’1/9/2017.

  • La situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all’interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto.

Ci sono particolari vincoli?

  • I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
  • Bisogna comprovare che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota bene:

  • La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi almeno una scuola del comune di assistenza prima di indicare preferenze relative ad altri comuni.
  • Il domicilio dell’assistito, qualora sia in comune differente, è considerato al pari della residenza.

PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO
(ART. 8 COMMA 1 PUNTO V LETTERA O) DEL C.C.N.I. SULLE UTILIZZAZIONI PER L’A.S. 2017/2018)

CASELLA N. 13a (docenti scuola dell’infanzia) – CASELLA N. 14a (docenti scuola primaria)

CASELLA N. 15 (docenti scuola I grado) – CASELLA N. 16a ( docenti scuola II grado)

Chi riguarda tale precedenza?

Tutto il personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c):

i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.I. 11.4.2017 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all’insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell’art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

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