Anno di formazione neoimmessi in ruolo: chi non lo supera può ripeterlo solo un’altra volta

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Facciamo riferimento esclusivamente a chi non dovesse superare l'anno di formazione per giudizio sfavorevole, non a chi lo rimanda perchè non raggiunge il requisito dei 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche.

Facciamo riferimento esclusivamente a chi non dovesse superare l'anno di formazione per giudizio sfavorevole, non a chi lo rimanda perchè non raggiunge il requisito dei 180 giorni di servizio e 120 di attività didattiche.

Per quanto riguarda il giudizio sfavorevole, così si esprime la legge 107/2015

"117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Quindi, nel caso di un primo giudizio sfavorevole il periodo di formazione e di prova può essere ripetuto una volta soltanto.

Nel corso di tale secondo periodo di formazione e di prova deve essere obbligatoriamente disposta una verifica, da affidarsi ad un dirigente tecnico, in modo da assumere ogni elemento utile alla valutazione dell'idoneità del docente. Il Dirigente tecnico rilascerà apposita relazione che sarà parte integrante della documentazione esaminata dal Comitato per la valutazione dei docenti in seconda istanza e al termine del secondo periodo di formazione e di prova. Il Dirigente scolastico con il docente tutor dovranno tenere in debito conto gli elementi di criticità e le forme di supporto formativo indicati nel provvedimento di ripetizione del periodo di formazione e di prova.

Se il Comitato riconoscerà con un parere favorevole il superamento delle criticità evidenziate in prima istanza e la valutazione conclusiva riterrà adeguate le competenze professionali del docente il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di conferma in ruolo.

Se, invece, le competenze professionali del docente non potranno essere ritenute adeguate per la documentata conferma di gravi criticità il Dirigente scolastico adotterà un motivato provvedimento di non conferma in ruolo ai sensi della normativa vigente.

Tutta la documentazione relativa al periodo di formazione e di prova è parte integrante del fascicolo personale del docente.

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