Aggiornamento graduatorie ad esaurimento, scadenza 8 luglio: scioglimento riserve, sostegno, legge 68/99. Come cambiano per tutti le classi di concorso

WhatsApp
Telegram

Le graduatorie ad esaurimento si aggiornano per l’a.s. 2017/18 con le consuete operazioni annuali. Il Ministero ha trasmesso il Dm n. 400 del 12 giugno 2017 con il quale dispone:

  • lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo abilitante e che conseguono l’abilitazione entro il termine del 8 luglio 2017 (il decreto non interessa pertanto chi è inserito con riserva su ricorso in attesa del pronunciamento finale del giudice)
  • aggiornamento degli elenchi per effetto dell’acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati entro la medesima data da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria;
  • presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la stessa data per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 quater dell’art. 14 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012 n. 14.

Le domande si presentano su Istanze on line dal 20 giugno 2017 all’8 luglio 2017.

Nuove classi di concorso. Per effetto del D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 e del D.M. n.259 del 9 maggio 2017, i docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi inclusi gli aspiranti che presenteranno domanda agli effetti del decreto, figureranno a decorrere dall’a.s. 2017/18 nelle graduatorie corrispondenti alla classe di concorso istituita con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017.

Il decreto ricorda infine che la legge 25 febbraio 2016 n.21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all’a.s. 2018/2019, per il triennio successivo.

Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. n. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento interessati saranno, analogamente, collocati nella graduatoria di confluenza con i punteggi, nonché i titoli di preferenza e precedenza, posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento avvenuto per il triennio 2014-2017 privilegiando:

  • la graduatoria di fascia più favorevole;
  • a parità di fascia, la graduatoria con punteggio maggiore;
  • a parità di fascia e punteggio, la graduatoria con maggiore anzianità di iscrizione.

Considerata, infine, la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL (“Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall’Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche) il decreto dispone all’articolo 6 quanto segue: “Ai docenti già iscritti a pieno titolo in graduatoria, che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell’Unione Europea e formalmente riconosciuta con decreto di equipollenza dal M.I.U.R. ai sensi del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal D.Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell’articolo 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, è rideterminato, previa domanda da presentarsi secondo le modalità e i termini di cui all’art. 4, il punteggio già conseguito per il titolo di accesso, ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento. A tal fine, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell’equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A 4 della tabella di valutazione dei titoli.

Resta inteso che l’attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento comporterà la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria dei corsi abilitanti, così come previsto al punto B3 lett. c) della suddetta Tabella dei valutazione dei titoli”.

Il decreto e la nota

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria